TARSU-TIA 2007 |
DOMANDA: |
29. Sono assoggettabili alla tarsu i seguenti casi? :contribuente
iscritto per istituto scolastico privato chiude l'attività, il
locale rimane a sua disposizione in qualità di proprietario; -
contribuente presenta una autodichiarazione, nella quale afferma di
possedere un alloggio e un magazzino vuoti ed inutilizzati ma con
utenze allacciate. Esistono possibilità di esenzione dalla tassa
rifiuti solidi urbani e, nei casi sopraindicati, come trattare tali
pratiche? |
RISPOSTA: |
Secondo la Cassazione e contrariamente a quanto affermato dal
Ministero delle Finanze con la circolare n. 95/E del 1994, basta
l'utilizzabilità (e non l'utilizzazione) per determinare
l'assoggettamento alla tassa rifiuti. Ciò è realizzato nei locali
prvi di mobili ed arredi e
privi di allacci.
Ora, se sussiste anche sola di tale condizione, nel primo caso
l'assoggettamento dovrà avvenire con la tariffa delle abitazioni,
sempre che sia conforme la destinazione, mentre nel secondo dovrà
continuarsi ad applicare la tariffa della attività in precedenza
esercitata. In questo ultimo senso si è espressa la Cassazione con
la sentenza n. 15658 del 12 agosto 2004, di cui qui sotto si riporta
la massima. Del resto, forse è questo è lo spirito della sentenza,
ben difficile sarebbe per il Comune
controllare l'effettiva assenza della produzione di rifiuti o
comunque una riduzione dei costi del servizio.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai
sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il
presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto
che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia
data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del
giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività
industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il
contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del
locale
o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".
Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15658 |
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