corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

TARSU-TIA 2007

DOMANDA:
30. Chiediamo di volerci cortesemente fornire i riferimenti alle piu’ recenti sentenze riguardanti l’assoggettabilita’ dei magazzini delle attivita’ produttive ai fini TARSU.
RISPOSTA:

In tema di risoluzioni ministeriali Le cito: 

1. La risoluzione n. 140 del 25 agosto 1999;

2. La risoluzione n. 284 del 28 aprile 1993;

3. La risoluzione n. 8/1726 del 22 ottobre 1987.

 

1. Consiglio di Stato, sentenza 1314 del 1995;

2. Consiglio di Stato, sentenza 1318 del 1995;

3. Tribunale di Trani, 26 febbraio 1997;

4. Cassazione, sentenza 1242 del 1996:

È la stessa legge in materia di rifiuti che pone una netta distinzione fra i vari locali, in base: alle loro caratteristiche strutturali, alla loro destinazione e alla attività che in essi è svolta, con il duplice fine dello smaltimento dei rifiuti che in essi si formano e della connessa applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Conseguentemente, non è applicabile ai locali di un medesimo opificio, destinati a ufficio o deposito, strutturalmente e funzionalmente connessi con le sale macchina, il regime giuridico delle pertinenze, il quale opera alla condizione che non sia "diversamente disposto" (art. 818, comma 1, c.c.).

Cassazione civile , sez. I, 17 febbraio 1996, n. 1242

De Matteis c. Com. S. Severo

CTP di forlì, Sezione II, n. 187  del 1999

Massima:
La TARSU    e'   applicabile   esclusivamente   ai   rifiuti   solido   urbani limitatamente alle  aree  non  produttive  con  esclusione  dei rifiuti solidi speciali tossico  nocivi.  La  superficie  tassabile  e'  costituita dall'area industriale non produttiva.  

 

Altre sentenze della Cassazione sulla assoggettabilità dei magazzini sono  la n.   19641 ne la numero 19547 del 2003.

Peraltro, faccio rilevare che le sentenze riferite ai magazzini ed ai depositi, di cui ho indicato solo una piccolissima parte, sono ormai superate dal fatto che ora neppure la sala di lavorazione industriale è esclusa, sempre che prevalentemente i rifiuti prodotti siano stati assimilati dal Comune. A titolo di esempio riporto la seguente massima:

La tarsu è applicabile anche nei confronti del contribuente produttore di residui di lavorazioni industriali per tutto il periodo di vigenza dell'art. 39, commi 1 e 2, l. 22 febbraio 1994, n. 146, dunque fino all'abrogazione delle medesime disposizioni ad opera dell'art. 17, comma 3, l. 24 aprile 1998, n. 128.

Cassazione civile , sez. I, 15 dicembre 2003, n. 19149

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.