In
tema di risoluzioni ministeriali Le cito:
1.
La risoluzione n. 140 del 25 agosto 1999;
2.
La risoluzione n. 284 del 28 aprile 1993;
3.
La risoluzione n. 8/1726 del 22 ottobre 1987.
1.
Consiglio di Stato, sentenza 1314 del 1995;
2.
Consiglio di Stato, sentenza 1318 del 1995;
3.
Tribunale di Trani, 26 febbraio 1997;
4.
Cassazione, sentenza 1242 del 1996:
È
la stessa legge in materia di rifiuti che pone una netta distinzione
fra i vari locali, in base: alle loro caratteristiche strutturali,
alla loro destinazione e alla attività che in essi è svolta, con il
duplice fine dello smaltimento dei rifiuti che in essi si formano e
della connessa applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani. Conseguentemente, non è applicabile ai locali
di un medesimo opificio, destinati a ufficio o deposito,
strutturalmente e funzionalmente connessi con le sale macchina, il
regime giuridico delle pertinenze, il quale opera alla condizione
che non sia "diversamente disposto" (art. 818, comma 1, c.c.).
Cassazione civile , sez. I, 17 febbraio 1996, n. 1242
De
Matteis c. Com. S. Severo
CTP di forlì, Sezione II, n. 187 del 1999
Massima:
La TARSU e' applicabile esclusivamente ai rifiuti
solido urbani limitatamente alle aree non produttive con
esclusione dei rifiuti solidi speciali tossico nocivi. La
superficie tassabile e' costituita dall'area industriale non
produttiva.
Altre sentenze della Cassazione sulla assoggettabilità dei magazzini
sono la n. 19641 ne la numero 19547 del 2003.
Peraltro, faccio rilevare che le sentenze riferite ai magazzini ed
ai depositi, di cui ho indicato solo una piccolissima parte, sono
ormai superate dal fatto che ora neppure la sala di lavorazione
industriale è esclusa, sempre che prevalentemente i rifiuti prodotti
siano stati assimilati dal Comune. A titolo di esempio riporto la
seguente massima:
La
tarsu è applicabile anche nei confronti del contribuente produttore
di residui di lavorazioni industriali per tutto il periodo di
vigenza dell'art. 39, commi 1 e 2, l. 22 febbraio 1994, n. 146,
dunque fino all'abrogazione delle medesime disposizioni ad opera
dell'art. 17, comma 3, l. 24 aprile 1998, n. 128.
Cassazione civile , sez. I, 15 dicembre 2003, n. 19149 |