33. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 340
della L.F. 2005 che con la L.F. 2007 è stata estesa anche alla
tariffa rifiuti si chiede il suo parere in merito alle seguenti
problematiche:
-
il nostro comune ha previsto nel proprio regolamento della tariffa
rifiuti l'esclusione di talune tipologie di locali delle abitazioni
(es. garage, cantina, solai, locali caldaia), pertanto si chiede se
sia possibile rettificare la superficie dichiarata da un
contribuente (al netto delle suddette superfici escluse dal
regolamento comunale) qualora questa fosse inferiore all'80% della
superficie catastale.
-
in caso affermativo si chiede di sapere se sia possibile recuperare
solo il differenziale rispetto all'80% della superficie catastale o
se invece si debba recuperare il differenziale rispetto alla
superficie reale al netto dei muri anche in presenza di documenti
planimetrici.
-
nel caso invece di presenza di balconi, terrazze ed altre aree
scoperte, notoriamente escluse dalla tassazione, si chiede in che
modo si debba rettificare la superficie dichiarata in considerazione
del fatto che la superficie catastale comprende anche le anzidette
superfici che viceversa non sono considerate nella superficie
dichiarata dal contribuente.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. |
Il
comma in argomento, peraltro esteso con la LF 07 anche alla TIA,
dispone in estrema sintesi che la superficie minimale del
corrispettivo applicato dal Comune per il servizio rifiuti abbia a
riferirsi, per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e
C), all'importo maggiore fra l'80 per cento della superficie
catastale e la superficie effettiva iscritta a ruolo. Il riferimento
allo 80 per cento della superficie catastale tiene conto proprio
delle difformità intercorrenti fra il criterio della superficie
calpestabile previsto per la tassa rifiuti ed anche del fatto che le
superfici scoperte pertinenziali, ivi indicate, sono parzialmente
conteggiate nella superficie catastale, muri compresi. Di qui la
scelta relativa dello 80 per cento. Tale criterio minimale,
peraltro, fa emergere l'illegittimità di molti regolamenti che
escludevano cantine, solai, sottotetti ecc, che non potevano
escludersi, posto che il comma 1 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93
forma presunzione per tutti i locali.
In
conclusione, la superficie catastale va presa nella misura dello 80
per cento della sua entità, a nulla rilevando che in essa compaiano
elementi che non rientrano nella superficie catastale. In sintesi,
la superficie catastale va considerata, nella misura della 80 per
cento, così come risulta e confrontata con quella calpestabile,
dalla quale sola sono da escludersi le sole aree scoperte
pertinenziali. |