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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

33. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 340 della L.F. 2005 che con la L.F. 2007 è stata estesa anche alla tariffa rifiuti si chiede il suo parere in merito alle seguenti problematiche:

- il nostro comune ha previsto nel proprio regolamento della tariffa rifiuti l'esclusione di talune tipologie di locali delle abitazioni (es. garage, cantina, solai, locali caldaia), pertanto si chiede se sia possibile rettificare la superficie dichiarata da un contribuente (al netto delle suddette superfici escluse dal regolamento comunale) qualora questa fosse inferiore all'80% della superficie catastale.

- in caso affermativo si chiede di sapere se sia possibile recuperare solo il differenziale rispetto all'80% della superficie catastale o se invece si debba recuperare il differenziale rispetto alla superficie reale al netto dei muri anche in presenza di documenti planimetrici.

- nel caso invece di presenza di balconi, terrazze ed altre aree scoperte, notoriamente escluse dalla tassazione, si chiede in che modo si debba rettificare la superficie dichiarata in considerazione del fatto che la superficie catastale comprende anche le anzidette superfici che viceversa non sono considerate nella superficie dichiarata dal contribuente.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA:

Il comma in argomento, peraltro esteso con la LF 07 anche alla TIA, dispone in estrema sintesi che la superficie minimale del corrispettivo applicato dal Comune per il servizio rifiuti  abbia a riferirsi, per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), all'importo maggiore fra l'80 per cento della superficie catastale e la superficie effettiva iscritta a ruolo. Il riferimento allo 80 per cento della superficie catastale tiene conto proprio delle difformità  intercorrenti fra il criterio della superficie calpestabile previsto per la tassa rifiuti ed anche del fatto che le superfici scoperte pertinenziali, ivi indicate, sono parzialmente conteggiate nella superficie catastale, muri compresi. Di qui la scelta relativa dello 80 per cento. Tale criterio minimale, peraltro, fa emergere l'illegittimità di molti regolamenti che escludevano cantine, solai, sottotetti ecc, che non potevano escludersi, posto che il comma 1 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93 forma presunzione per tutti i locali.

In conclusione, la superficie catastale va presa nella misura dello 80 per cento della sua entità, a nulla rilevando che in essa compaiano elementi che non rientrano nella superficie catastale. In sintesi, la superficie catastale va considerata, nella misura della 80 per cento, così come risulta e confrontata con quella calpestabile, dalla quale sola  sono da escludersi le sole aree scoperte pertinenziali.

 

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