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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

34. Ai fini Tarsu,nel caso di azienda agricola con annesso agriturismo,come si deve procedere alla tassazione,considerata la diversa tipologia degli ambienti.  Inoltre è previsto, a livello di norme statali o regionali, che gli imprenditori agricoli godano di particolari esenzioni,anche se nel regolamento comunale non sono previste?

RISPOSTA:

In via preliminare, faccio rilevare che la normativa è variata e che gli agricoltori pagano ora normalmente in quanto siano abilitati a conferire i loro rifiuti al servizio pubblico. Interessante al riguardo la sentenza della Cassazione n. 18418/05 che al riguardo delle aziende floro-vivaistiche così dispone:

"Per il periodo successivo dal 22.05.1998 al 2000, per cui vi anche è contestazione, l'abrogazione dell'art. 39 L. 146/1994 da parte dell'art. 17 comma terzo, della L. 24.04.1998 n. 128, che ha reso operativo il D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 (c.d. Decreto Ronchi, che a sua volta, nell'attuare le direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE, ha istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della TARSU) non ha fatto venir meno, per il periodo transitorio (originariamente fissato fino al 1.01.2000 e poi prorogato dall'art. 33 L. 488/1999) il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, secondo le indicazioni dell'art. 21 L. 22/1997. Pertanto la deliberazione comunale di assimilazione costituisce, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 18382, 18303 e 5257 del 2004).

Conseguentemente, nella specie, essendo stata tempestivamente adottata dal Comune di Pi., la delibera di assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, tra i quali sono annoverati anche quelli derivanti dall'attività svolta dalla ricorrente, tale deliberazione costituisce titolo per la riscossione della tassa nel periodo transitorio nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, né, peraltro, il fatto che la contribuente smaltisca i propri rifiuti tramite terzi e non per mezzo del servizio comunale la esenta dal pagamento di tale tassa."

Tale principio va integrato con l'ulteriore principio per il quale ad ogni attività deve corrispondere una sola tariffa. Ne consegue che l'attività in argomento dovrà essere assoggettata come ristorante oppure come albergo, a seconda del tipo di attività effettivamente esercitato.

Il comma 4, lettera b), dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 da' poi la facoltà ma non l'obbligo, di esercitare mediante regolamento, la riduzione del 30 per cento della tassa dovuta ma solo per l'abitazione agricola.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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