34. Ai fini Tarsu,nel caso di azienda agricola con annesso
agriturismo,come si deve procedere alla tassazione,considerata la
diversa tipologia degli ambienti. Inoltre è previsto, a livello di
norme statali o regionali, che gli imprenditori agricoli godano di
particolari esenzioni,anche se nel regolamento comunale non sono
previste? |
In
via preliminare, faccio rilevare che la normativa è variata e che
gli agricoltori pagano ora normalmente in quanto siano abilitati a
conferire i loro rifiuti al servizio pubblico. Interessante al
riguardo la sentenza della Cassazione n. 18418/05 che al riguardo
delle aziende floro-vivaistiche così dispone:
"Per il periodo successivo dal 22.05.1998 al 2000, per cui vi anche
è contestazione, l'abrogazione dell'art. 39 L. 146/1994 da parte
dell'art. 17 comma terzo, della L. 24.04.1998 n. 128, che ha reso
operativo il D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 (c.d. Decreto Ronchi, che a sua
volta, nell'attuare le direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE,
ha istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in
sostituzione della TARSU) non ha fatto venir meno, per il periodo
transitorio (originariamente fissato fino al 1.01.2000 e poi
prorogato dall'art. 33 L. 488/1999) il potere regolamentare dei
Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, secondo le
indicazioni dell'art. 21 L. 22/1997. Pertanto la deliberazione
comunale di assimilazione costituisce, nel periodo transitorio,
titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che
tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente
ne affidi a terzi lo smaltimento (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 18382,
18303 e 5257 del 2004).
Conseguentemente, nella specie, essendo stata tempestivamente
adottata dal Comune di Pi., la delibera di assimilazione di alcuni
rifiuti speciali agli urbani, tra i quali sono annoverati anche
quelli derivanti dall'attività svolta dalla ricorrente, tale
deliberazione costituisce titolo per la riscossione della tassa nel
periodo transitorio nei confronti dei soggetti che tali rifiuti
producono nel territorio comunale, né, peraltro, il fatto che la
contribuente smaltisca i propri rifiuti tramite terzi e non per
mezzo del servizio comunale la esenta dal pagamento di tale tassa."
Tale principio va integrato con l'ulteriore principio per il quale
ad ogni attività deve corrispondere una sola tariffa. Ne consegue
che l'attività in argomento dovrà essere assoggettata come
ristorante oppure come albergo, a seconda del tipo di attività
effettivamente esercitato.
Il
comma 4, lettera b), dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 da' poi la
facoltà ma non l'obbligo, di esercitare mediante regolamento, la
riduzione del 30 per cento della tassa dovuta ma solo per
l'abitazione agricola. |