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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

36. Con la presente volevo chiederle alcune delucidazioni in merito agli accertamenti TIA.

Nello specifico, anche in raffronto all’esempio inserito nel sito, il primo quesito che volevo porle, era in merito al funzionario responsabile dell’accertamento, sostanzialmente a chi deve firmare ed emettere l’accertamento.

Premesso che ….. è Ente gestore della tariffa rifiuti in toto e riscuote tramite concessionario la stessa, gestendo direttamente gli utenti sostituendosi in maniera totale all’ufficio tributi dei Comuni,  tanto che gli avvisi di pagamento fatture ed anche le eventuali cartelle di pagamento sono emesse da …., volevo chiederle:

1 - L’avviso di accertamento deve essere firmato da …….. o dal Comune?

2 - la prescrizione se non erro è quinquennale giusto?

3 - Gli interessi giustamente sono legali; mi può riassumere gentilmente il tasso dell’interesse legale dal 01/01/2003 ad oggi?

4 - Infine come mai a differenza della TARSU nell’accertamento TIA non sono applicate nessun tipo di sanzioni?

RISPOSTA:

Risposta 1: La legge finanziaria 2007attribuisce tale funzione al dirigente del comune, che la può delegare anche ad un dipendente delle ditte affidatarie che abbiano il diploma di maturità che abbiano frequentato e superato un concorso organizzato dal Comune. Tale disposizione permetterà alle Ditte concessionarie di sottoscrivere anche i decreti ingiuntivi, posto che la giurisprudenza  (Tribunale di Brescia) aveva ritenuti illegittimi tali atti se firmati da Ditte private (ad esempio ASM Brescia).

Risposta 2: Si ai sensi dello articolo 2948 cc

Risposta 3: Io considero la TIA un tributo e ciò per il fatto che se non lo fosse le Ditte potrebbero auto smaltire senza pagare nulla. Sulla base di ciò gli interessi sono i seguenti:

a) del 5 per cento annuo sino al 30 giugno 2003;

b) del 2,75 dal 1° luglio 2003;

c) il tasso che sarà deciso dal Comune dall'1.1.07, ma se non decide si applica il tasso legale del 2,5 per cento annuo.

Risposta 4: La legge non prevede espressamente sanzioni. Ora, in considerazione sempre della natura tributaria, io ritengo applicabile la sanzione del 30 per cento prevista in via generale dal comma 2 dello articolo 13 del D.Lgs.n.471/97  e per le infrazioni di carattere formale la sanzione prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/97 (veda sul mio sito il regolamento TIA aggiornato).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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