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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

37. Premesso che l'ufficio scrivente vorrebbe iscrivere a ruolo ai fini TARSU la superficie destinata all'esercizio delle funzioni scolastiche (scuola dell'infanzia, primaria e media) per l'anno 2007 ed inoltre accertare anche gli anni precedenti (fin dal 2001) con la presente si chiede quanto segue:

1) é legittimo prevedere tra le esenzioni del Regolamento Comunale TARSU anche quella concernente l'esenzione della TARSU per  le scuole dell'obbligo (che sarebbe a carico dell'Istituto Scolastico Comprensivo)?

2) nel caso si inserisse tale esenzione nel Regolamento l'ufficio scrivente come si dovrebbe comportare per gli anni precedenti?

RISPOSTA:

La Cassazione ha affermato con la sentenza n. 4944 del 2000 che la tassa rifiuti dovuta dalle scuole pubbliche non è dovuta dal Comune:

Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare né tra le spese normali di gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968 n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.

Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944

Min. p.i. c. Com. Brescia

Giust. civ. Mass. 2000, 822

Ora, ciò non toglie la facoltà al Comune di esentare o agevolare le scuole pubbliche ma alle condizioni previste dallo articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 che in sintesi comportano:

a)      una previsione regolamentare;

b)      il finanziamento della spesa con risorse diverse dal gettito TARSU, onde non sia posto a carico degli altri contribuenti quello che le scuole non pagano.

Evidentemente, qualora codesto Comunale intervenga in tal senso solo nell’ambito del regolamento così modificato per la corrente annualità, non potrà rinunciare alla pretesa delle annualità pregresse a decorrere dal 2002 (non dal 2001 ormai decaduto ai sensi del comma 164 LF 07), tenuto conto che le disposizioni regolamentari non possono avere efficacia retroattiva. Tuttavia, potrà rimediare a tale impedimento concedendo alle scuole un contributo di pari importo, emettendo mandato in uscita (interventi in campo scolastico) e riversale contestuale sul capitolo della tassa. Con tale procedimento si dovrò procedere anche per le annualità successive.

 

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