La Cassazione ha affermato con la sentenza n. 4944 del 2000 che la
tassa rifiuti dovuta dalle scuole pubbliche non è dovuta dal Comune:
Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta
non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non
potendo tale tassa farsi rientrare né tra le spese normali di
gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968
n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni
dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.
Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944
Min. p.i. c. Com. Brescia
Giust. civ. Mass. 2000, 822
Ora, ciò non toglie la facoltà al Comune di esentare o agevolare le
scuole pubbliche ma alle condizioni previste dallo articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93 che in sintesi comportano:
a)
una previsione regolamentare;
b)
il finanziamento della spesa con risorse diverse dal gettito
TARSU, onde non sia posto a carico degli altri contribuenti quello
che le scuole non pagano.
Evidentemente, qualora codesto Comunale intervenga in tal senso solo
nell’ambito del regolamento così modificato per la corrente
annualità, non potrà rinunciare alla pretesa delle annualità
pregresse a decorrere dal 2002 (non dal 2001 ormai decaduto ai sensi
del comma 164 LF 07), tenuto conto che le disposizioni regolamentari
non possono avere efficacia retroattiva. Tuttavia, potrà rimediare a
tale impedimento concedendo alle scuole un contributo di pari
importo, emettendo mandato in uscita (interventi in campo
scolastico) e riversale contestuale sul capitolo della tassa. Con
tale procedimento si dovrò procedere anche per le annualità
successive. |