TARSU-TIA 2007 |
DOMANDA: |
38. Una ditta che commercia materiale per l'edilizia, lamenta
che la tariffa rifiuti è troppo onerosa. Possiede fabbricati e
tettoie che servono come magazzini e che vengono logicamente
tassati. Oltre a questi, utilizza l'area cortilizia come deposito;
in effetti lateralmente la recinzione che delimita la loro
proprietà, sono stoccati (all'aperto senza alcuna copertura),
alcuni bancali di materiale. Alla luce di quanto sopra esposto, si
chiede se l'area cortilizia occupata deve essere soggetta a
tassazione e considerata come area scoperta operativa, oppure
esente dal pagamento della tariffa di cui sopra. |
RISPOSTA: |
La
TIA, al pari della TARSU, esclude le aree pertinenziali o accessorie
di locali tassabili. Ora, in via generale io considero i depositi
all'aperto rientranti in tale esclusione, salvo che vi sia frequente
movimentazione del materiale depositato. Una diversa soluzione
potrebbe essere quella di determinare, sempre che non sia possibile
l'esclusione, una tariffa più bassa, abbassando i coefficienti
previsti. In tal senso aveva deciso in materia TARSU la Cassazione
ritenendo ingiusto che la tariffa della spiaggia fosse uguale a
quella dei locali, quali ristoranti, ecc. Debbo dirle che in materia
TIA non esiste giurisprudenza e le soluzioni che
prospetto sono in sintesi:
a) escludere tali aree se la merce depositata non è frequentemente
depositata;
b) applicare una tariffa più bassa, che per la TIA potrebbe essere
quella della categoria 3 della tabella allegata al DPR 158 del 1999
(magazzini senza vendita diretta). |
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