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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

39. L' istituto comprensivo dal quale dipende la scuola materna di ….. ha chiesto  l'applicazione di una aliquota agevolata  per quanto riguarda la tarsu. Attualmente la g.c. ha deliberato un elenco di categorie tra le quali e' stata individuata una per la scuola con un importo al mq. di €. 0,600123-si chiede se ci sia un importo minimo o massimo da applicare,  rispettando comunque sempre il tasso di copertura del servizio. Nella nota dell'istituto si cita:

"l'ufficio scolastico provinciale consiglia di chiedere ai comuni di emettere la cartella in base alle comunicazioni ministeriali di disponibilità finanziaria e ribadisce che non può essere affrontata la spesa".

e' possibile farlo? la nota sopra citata inoltre mette in discussione la legittimità del pagamento della tarsu da parte della scuola. Mi potrebbe inviare la nota che precisa le competenze di pagamento?
RISPOSTA:

Nel nostro ordinamento solo la legge può determinare esenzioni od agevolazioni. Per le scuole pubbliche, contrariamente alle pretese delle autorità scolastiche, non esiste una norma che imponga ai Comuni di esentarle o di agevolarle, tanto che in alcuni casi il concessionario ha provveduto al fermo dei veicoli delle scuole morose. L'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 da' la facoltà, ma non l'obbligo, al Comune di praticare in casi eccezionali esenzioni od agevolazioni, ma alla condizione che il mancato introito sia finanziato con risorse diverse dal gettito TARSU, in modo che gli altri contribuenti non debbano pagare anche per le scuole.

In conclusione, allo stato attuale, tutte le pretese o le istanze delle scuole, come quelle da Lei riportate, non hanno rilevanza giuridica e vanno considerate come una "preghiera", che il Comune può o meno accogliere, ma che se accoglie deve poi finanziare.

Si riporta qui sotto a conferma la sentenza della Cassazione n. 4944 del 2000.

Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese normali di gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968 n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.

Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944

Min. p.i. c. Com. Brescia

Giust. civ. Mass. 2000, 822

 

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