39.
L'
istituto comprensivo dal quale dipende la scuola materna di ….. ha
chiesto l'applicazione di una aliquota agevolata per quanto
riguarda la tarsu. Attualmente la g.c. ha deliberato un elenco di
categorie tra le quali e' stata individuata una per la scuola con un
importo al mq. di €. 0,600123-si chiede se ci sia un importo minimo
o massimo da applicare, rispettando comunque sempre il tasso di
copertura del servizio. Nella nota dell'istituto si cita:
"l'ufficio scolastico provinciale consiglia di chiedere ai comuni di
emettere la cartella in base alle comunicazioni ministeriali di
disponibilità finanziaria e ribadisce che non può essere affrontata
la spesa".
e'
possibile farlo? la nota sopra citata inoltre mette in discussione
la legittimità del pagamento della tarsu da parte della scuola. Mi
potrebbe inviare la nota che precisa le competenze di pagamento? |
Nel nostro ordinamento solo la legge può determinare esenzioni od
agevolazioni. Per le scuole pubbliche, contrariamente alle pretese
delle autorità scolastiche, non esiste una norma che imponga ai
Comuni di esentarle o di agevolarle, tanto che in alcuni casi il
concessionario ha provveduto al fermo dei veicoli delle scuole
morose. L'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 da' la facoltà, ma non
l'obbligo, al Comune di praticare in casi eccezionali esenzioni od
agevolazioni, ma alla condizione che il mancato introito sia
finanziato con risorse diverse dal gettito TARSU, in modo che gli
altri contribuenti non debbano pagare anche per le scuole.
In
conclusione, allo stato attuale, tutte le pretese o le istanze delle
scuole, come quelle da Lei riportate, non hanno rilevanza giuridica
e vanno considerate come una "preghiera", che il Comune può o meno
accogliere, ma che se accoglie deve poi finanziare.
Si
riporta qui sotto a conferma la sentenza della Cassazione n. 4944
del 2000.
Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta
non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non
potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese normali di
gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968
n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni
dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.
Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944
Min. p.i. c. Com. Brescia
Giust. civ. Mass. 2000, 822 |