43. Un supermercato sostiene che:
1
nelle aree di carico e scarico si formano esclusivamente rifiuti
terziari, quindi, chiede la detassazione di dette superfici;
2 nelle aree di vendita si producono rifiuti secondari e
rifiuti primari (assimilabili agli urbani), pertanto, viene chiesto
al comune un coefficiente di riduzione della TIA per i rifiuti
secondari poiché il comune non ha attivato la specifica raccolta
differenziata degli stessi.
Per il
punto 1, sosterremo che la tariffa applicata dal Comune è riferita
esclusivamente alla produzione dei rifiuti primari, che in ogni caso
si producono su una superficie anche se di carico – scarico, oltre
alla produzione di rifiuti come polveri, cascami ecc (ho visto sul
giornalino la sentenza 23.10.06 CTR Lazio)
Per il
punto 2, vale lo stesso discorso, in quanto la produzione kg/mq è
riferita alla sola produzione di rifiuti di imballaggio primari e di
produzione di rifiuti come polveri, cascami ecc. e che la stima è
stabilita dal DPR 158/99.
La
riduzione spettante per l’avvio al recupero sarà considerata solo in
caso di comunicazione delle quantità di rifiuti avviati al recupero
ed inoltre, l’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 (da loro
invocato) è stata prorogata. Cosa ne pensa? |