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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

43. Un supermercato sostiene che:

1     nelle aree di carico e scarico si formano esclusivamente rifiuti terziari, quindi, chiede la detassazione di dette superfici;

2        nelle aree di vendita si producono rifiuti secondari e rifiuti primari (assimilabili agli urbani), pertanto, viene chiesto al comune un coefficiente di riduzione della TIA per i rifiuti secondari poiché il comune non ha attivato la specifica raccolta differenziata degli stessi.

Per il punto 1, sosterremo che la tariffa applicata dal Comune è riferita esclusivamente alla produzione dei rifiuti primari, che in ogni caso si producono su una superficie anche se di carico – scarico, oltre alla produzione di rifiuti come polveri, cascami ecc (ho visto sul giornalino la sentenza 23.10.06 CTR Lazio)

Per il punto 2, vale lo stesso discorso, in quanto  la produzione kg/mq è riferita alla sola produzione di rifiuti di imballaggio primari e di produzione di rifiuti come polveri, cascami ecc. e che la stima è stabilita dal DPR 158/99.

La riduzione spettante per l’avvio al recupero sarà considerata solo in caso di comunicazione delle quantità di rifiuti avviati al recupero ed inoltre, l’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 (da loro invocato) è stata prorogata. Cosa ne pensa?

RISPOSTA:

Raccomando di non utilizzare termini giuridici non corretti. Non esistono rifiuti primari o secondari, ma rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi. Forse Lei si riferisce agli imballaggi. Per questi esiste una diversificazione fra primari (bottiglie), secondari (cassetta) e terziari (container). Ora, l'unica agevolazione concedibile è quella del recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, con le modalità previste nel regolamento del Comune.

Spero che ciò sia confermato nel vs regolamento. Infatti, la TIA, contrariamente alla TARSU, non prevede la detassazione, così che da alcuni anni io propongo di non detassare e così hanno fatto alcuni Comuni. 

Per gli imballaggi secondari e terziari alcun premio va concesso posto che vi è divieto al relativo conferimento. La norma si riferisce poi agli imballaggi e non ai rifiuti di imballaggio, normalmente conferibili.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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