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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:
45. Nel corso dell'anno 2006 sono stati aperti nel nostro comune due agriturismo che svolgono anche attività di ristorazione. Poiché ai fini TARSU non è mai stata prevista alcuna tariffa esclusiva per le attività agrituristiche abbiamo applicato alle stesse, per la sola parte adibita a ristorazione, la tariffa prevista per trattorie/ristoranti/pizzerie. Il proprietario di una di queste attività ci ha fatto notare che la ristorazione non viene svolta per tutto l'anno ma solo in alcuni periodi e neppure tutta la settimana ma solo nel week-end, in ottemperanza a quanto disposto dalle "norme per l'esercizio dell'agriturismo" per la Regione Emilia-Romagna in cui si legge "La ricettività stagionale pari ad un massimo di nove mesi può essere suddivisa in più periodi...la somma totale dei giorni di apertura non sia superiore a 270 giornate ogni anno". Alla luce di questa norma il contribuente chiede che la tassa gli sia applicata per i soli giorni di effettiva apertura dell'esercizio. E' possibile accogliere questa richiesta? Poiché il nostro ufficio commercio non è in grado di fare una verifica sugli effettivi giorni di apertura, possiamo rapportare la tassa calcolata con la tariffa del ristorante per il massimo delle giornate di apertura ossia 270?
RISPOSTA:

Non si condivide la pretesa del contribuente di corrispondere il tributo sulla base dei giorni effettivi di apertura e ciò per il fatto che il presente tributo trova applicazione avendo riguardo alle quantità medie ordinarie dei rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenti, salvo che il comune non abbia optato per le quantità effettive prodotte dei rifiuti urbani del singolo utente, così come previsto dallo articolo 65 del D.Lgs.n.507/93 e confermato da ampia e consolidata giurisprudenza:

Ai sensi dell'art. 65 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, è legittimo il provvedimento con il quale l'ente locale, nel fissare la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ne determina i valori in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili nei locali ed aree interessati, a seconda del tipo di uso a cui gli stessi sono destinati ed al costo di investimento.

Consiglio Stato , sez. V, 28 febbraio 2006, n. 858

 

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