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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

49. Chiedo chiarimenti per il recupero della tassa dei rifiuti a carico di una ditta in liquidazione; devo recuperare dal 2003 al 2006, devo emettere avviso di accertamento per omesso pagamento per ogni anno ed inviarlo al liquidatore come faccio a saper chi è?

RISPOSTA:

Per conoscere il nome del liquidatore è necessario procedere a visura camerale presso la competente Camera di Commercio.

Gli avvisi di accertamento, poi, vanno notificati a nome della società al liquidatore e ciò sulla base delle disposizioni del codice civile e della giurisprudenza sotto riportata.

L’articolo 145 del codice di procedura civile così dispone:

 Art. 145                  

Notificazione alle persone giuridiche.

[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [ 46, 2328 comma 2 n. 2,2463 comma 2 n. 2, 2521 comma 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [ 2295 comma 1 n. 4, 2315,2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).

Ne consegue che correttamente ha operato codesto Ente, essendo i liquidatori, in luogo dei soci e degli amministratori rappresentanti in giudizio delle società poste in liquidazione o persino cessate:

La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore (art. 2449, 2451 e 2452 c.c.), con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante.

Cassazione civile , sez. lav., 01 dicembre 1989, n. 5283

Società Marittime c. Risaliti

Giust. civ. Mass. 1989, fasc.12.

È pienamente valida la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, che sia stata effettuata ad uno solo dei liquidatori, in quanto ciascun liquidatore ha capacità di rappresentanza della società e la nomina plurima e congiuntiva si riferisce soltanto alla relativa attività dispositiva e negoziale.

Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309

Società Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli

Comm. trib. centr. 1987, I,444.

A norma dell'art. 145 c.p.c., è valida la notifica dell'avviso di accertamento intestato a società in liquidazione, che sia stata effettuata nella sede sociale, che era anche domicilio di uno dei liquidatori, mediante consegna a mani della madre convivente con lo stesso, incaricata della ricezione degli atti.

Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309

Società Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli

Comm. trib. centr. 1987, I,444.

 

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