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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

51. Il proprietario di un albergo chiede in data odierna lo sgravio della tassa rifiuti per i seguenti motivi:

- l’immobile era affittato; nel novembre del 2004 all’affittuario veniva imposto lo sfratto giudiziario, l’albergo rimane chiuso e non accessibile fino all’aprile 2005 quando l’ufficiale giudiziario riconsegna l’immobile ai proprietari.

- Causa l’impossibilità di accedere all’immobile i proprietari nel frattempo chiudono la saracinesca esterna dell’acqua e solo in data 23/06/2006 chiedono al gestore del servizio idrico la sigillatura del contatore effettuata in data 27/06/2006 (comprovata da certificazione del gestore).

- La fornitura dell’ENEL si era sempre interrotta circa a ottobre-novembre 2004 per morosità del precedente gestore, il contatore è stato sigillato ma non esiste documentazione ufficiale in merito. Attualmente l’albergo è ancora chiuso perché fatiscente, senza acqua e senza luce.

Poiché al Comune non sono mai pervenute dichiarazioni, né da parte dell’affittuario, né da parte del proprietario per l’esenzione dal pagamento tarsu per zone improduttive di rifiuti (immobile senza luce e acqua), si è regolarmente emessa bolletta per la tassa del 2005 e del 2006.

Le bollette dell’affittuario non sono mai state pagate pertanto si è attivata la procedura dell’ingiunzione fiscale.

Il proprietario ha pagato la bolletta di sua competenza del 2005 ma non quella del 2006, per la quale appunto ha presentato la richiesta di sgravio.

A questo punto il Comune può/deve esentare a effetto retroattivo? E se si da quale data? Il proprietario ha presentato solo la documentazione ufficiale di sigillatura del contatore acqua. Oppure come prevede il regolamento comunale, si può esentare solo dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia? E questa lettera presentata oggi vale come denuncia?

RISPOSTA:

Il caso descritto deve essere valutato e risolto alla luce di quanto previsto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93, tenuto conto anche della più recente giurisprudenza della Cassazione. Ora, il comma 4 del predetto articolo così dispone:

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Ora, non avendo l'utente presentato denuncia di cessazione e non avendosi prova della non utilizzabilità della struttura se non da ora, la cessazione della obbligazione tributaria in argomento non può che essere concessa per le precedenti annualità, ma al massimo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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