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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

60. Il nostro Comune effettua la riscossione diretta della TARSU. Nel 2006 è stata emessa una bolletta a carico di una ditta per un importo di €  889,11 che non ci risultava pagata. A seguito di informazioni assunte si è riscontrato che la ditta in questione è stata dichiarata fallita con sentenza in data 05/04/2006 e che successivamente l'azienda, in data 17/05/2006,  è stata ceduta ad una nuova società.

Domanda: E' possibile per il Comune recuperare il proprio credito?  Il sollecito di pagamento possiamo inviarlo alla ditta subentrante?

RISPOSTA:

E' necessario verificare se il fallimento risulti o meno aperto. Nel caso fosse aperto è necessario insinuarvi. Se invece si è chiuso con la cessione alla nuova azienda, questa ultima è tenuta al pagamento di tale debito, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

Articolo 14         

Cessione di azienda.

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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