60.
Il
nostro Comune effettua la riscossione diretta della TARSU. Nel 2006
è stata emessa una bolletta a carico di una ditta per un importo di
€ 889,11 che non ci risultava pagata. A seguito di informazioni
assunte si è riscontrato che la ditta in questione è stata
dichiarata fallita con sentenza in data 05/04/2006 e che
successivamente l'azienda, in data 17/05/2006, è stata ceduta ad
una nuova società.
Domanda: E' possibile per il Comune recuperare il proprio credito?
Il sollecito di pagamento possiamo inviarlo alla ditta subentrante?
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E'
necessario verificare se il fallimento risulti o meno aperto. Nel
caso fosse aperto è necessario insinuarvi. Se invece si è chiuso con
la cessione alla nuova azienda, questa ultima è tenuta al pagamento
di tale debito, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97
che così dispone:
Articolo 14
Cessione di azienda.
1. Il
cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e
delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui
è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già
irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a
violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari
liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni
previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata
in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con
trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante. |