Diversamente dalle aree scoperte, per l'assoggettabilità dei locali
basta la loro utilizzabilità e non l'effettiva utilizzazione. La
Corte di Cassazione con ben due sentenze recenti ha ritenuto
sufficiente per l'assoggettamento il requisito della utilizzabilità,
così da ritenere assoggettabili persino i locali chiusi e vuoti, in
contrasto con la circolare ministeriale n. 95/E del 1994 che
sosteneva invece il parere espresso da tale ditta:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507,
nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree
che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità",
sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili,
e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi
ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la
S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non
abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete"
elettrico, idrico, ecc.).
Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre
2002, n. 16785
Russo c. Com. Rivello
GT Riv. giur. trib. 2003, 552 nota SUCCIO
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre
1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo,
consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino
in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato
quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento
del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività
industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il
contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del
locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non
utilizzabilità".
Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto
2004, n. 15658
Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo Fiere e Tecnologia
Giust. civ. Mass. 2004, 7-8 |