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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:
61. Una società possiede in questo comune un immobile destinato a deposito saltuario di materiali edili da utilizzare nei vari cantieri. Tale società ritiene il suddetto immobile esente dall'applicazione della tassa smaltimento rifiuti per il particolare uso che ne viene fatto e per l'inidoneità a produrre rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993. Può trovare accoglimento l'interpretazione sostenuta dalla contribuente?
RISPOSTA:
Diversamente dalle aree scoperte, per l'assoggettabilità dei locali basta la loro utilizzabilità e non l'effettiva utilizzazione. La Corte di Cassazione con ben due sentenze recenti ha ritenuto sufficiente per l'assoggettamento il requisito della utilizzabilità, così da ritenere assoggettabili persino i locali chiusi e vuoti, in contrasto con la circolare ministeriale n. 95/E del 1994 che sosteneva invece il parere espresso da tale ditta:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785

Russo c. Com. Rivello

GT Riv. giur. trib. 2003, 552 nota SUCCIO

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".

Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15658

Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo Fiere e Tecnologia

Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

 

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