68. In merito all’ e-mail di pari oggetto dello scorso 25
maggio abbiamo contattato …..e ….S.p.a. per avere informazioni in
merito all’affidamento della riscossione coattiva della tassa
rifiuti. Ci hanno informati che in base a due circolari interne di
Riscossioni s.p.a. che le allego, in quegli enti locali come il
nostro dove è avvenuto il trasferimento del ramo d’azienda relativo
alla fiscalità locale (art. 3 comma 24 d.l. 203/2005) le attività
prima effettuate dalle aziende concessionarie continuano ad essere
svolte dalle società che hanno acquisito il ramo d’azienda. La
riscossione delle entrate degli enti locali può essere affidata ad……
mediante l’adozione di un regolamento e lo svolgimento di una gara
ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 52 d.lgs n. 446/1997.
Inoltre, ieri, il C.N.C. s.p.a. ha restituito la minuta del ruolo
delle contravvenzioni al codice della strada inviato dal nostro
Comandante della Polizia Locale informandoci che non possono
elaborarlo.
Sembrerebbe che l’unica alternativa alla gara ad evidenza pubblica
sia l’affidamento alla società …… s.p.a che procederà
all’ingiunzione fiscale. Cosa ne pensa? |
La
situazione descritta deve essere segnalata al Ministero delle
Finanze, se come sembra nella Sua provincia non esiste alcun
soggetto che svolga la funzione esattoriale per i comuni. Infatti,
il diritto del Comune di avvalersi di tale forma di riscossione
coattiva, mediante ruolo, per qualsiasi tipo di entrata, sia
tributaria che patrimoniale, è previsto
dal comma 2 dello articolo 17 del D.lgs.n.46/1999 che così dispone:
Articolo 17
Entrate riscosse mediante ruolo.
1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle
imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la
riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province,
anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonché quella
della tariffa di cui all’articolo
156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1).
Mi
auguro quindi che una massiccia protesta dei comuni della provincia
induca il Ministero delle Finanze ad intervenire, colmando tale
grave lacuna, tenuto conto che l’assenza di tale strumento potrebbe
determina gravi conseguenze economiche negative, non solo per i
comuni ma anche per i cittadini, come alcuni fatti di cronaca hanno
evidenziato. |