69.E'
nostra intenzione effettuare i controlli per verificare che le
metrature denunciate corrispondano effettivamente almeno all'80%
della superficie catastale del fabbricato. A questo proposito Le
porgo due quesiti:
1)quale indirizzo deve dare l'Amministrazione agli uffici
2)in quale modo comunicare al cittadino l'eventuale rettifica
RISPOSTA:
Il
comma 340 dello articolo unico della legge 311 del 2004 prevede che
la superficie minima assoggettabile alla tassa rifiuti (ed ora anche
per la TIA) sia costituita dallo 80 per cento della superficie
catastale. In sintesi, per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e
C (esclusi quindi i D) si deve applicare la tassa sulla maggior
superficie derivante dal confronto di quella catastale (per l'80 per
cento) con quella effettiva. Ovviamente tale confronto è possibile
in quanto la superficie risulti in catasto. Nel caso mancasse si
dovrebbe ordinare ai possessori la presentazione della planimetria
mediante DOCFA. Qualora risultasse maggiore di quella effettiva
iscritta a ruolo basta darne comunicazione per il recupero dal 2005,
Si allega fac simile comunicazione.