TARSU-TIA 2007 |
DOMANDA: |
70. Una multisala cinematografica deve presentare richiesta
di iscrizione tarsu, ai fini di una corretta indicazione della
metratura abbiamo inviato il ns. tecnico per la rilevazione delle
superfici utili, che ha redatto una scheda differenziando le aree
destinate ad esposizione, le scale, i servizi igienici, le sale di
proiezione, i passaggi, le cabine elettriche e di proiezione, i
depositi e l'ufficio. Noi intendiamo tassare le aree in rapporto
all'effettiva destinazione dei vari vani, considerando i vani
scala, i servizi igienici, il bar ed i passaggi suscettibili di
tassazione in base all'attività prevalente e quindi tassati con la
tariffa prevista per i cinematografi; intendiamo detassare i vani
destinati a cabine di proiezione e locali quadri elettrici in
quanto locali tecnici. I responsabili della multisala contestano la
tassazione delle scale e dei passaggi con la tariffa "sala
cinematografa" e, in linea generale, contestano il sistema di
tassazione tariffa*mq, ribadendo che in altri comuni sono riusciti
ad ottenere un sistema più equo con l'applicazione di una tariffa
per il singolo posto a sedere. |
RISPOSTA: |
Secondo
interpretazione prevalente sia in giurisprudenza che in base alle
istruzioni ministeriali ad ogni attività deve corrispondere una
unica tariffa, tenuto conto che anche i locali pertinenziali sono
assoggettati alla regola prevista per la destinazione principale, in
virtù
di quanto indicato dallo articolo 818 del codice civile:
Codice Civile (1942)
Art. 818
Regime delle pertinenze.
[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa
principale comprendono anche le pertinenze [ 667, 1477, 1617,2811,
2912], se non è diversamente disposto [ 515 c.p.c.].
Del resto trattamento differente non sussiste neppure per la TIA di
cui allo articolo 49 del Dlgs.n.22/97, con l'attribuzione dalla
tabella allegata al DPR 158 del 1999 della categoria 2
(cinematografi e teatri). In assenza di una norma di esclusione,
pretestuosa è la richiesta di esclusione delle scale, come del resto
più volte affermato dalla CTP di Milano per il Comune
di Cassano d'Adda.
Anzi, persino esagerata è la volontà di escludere le cabine
elettriche e gli altri eventuali presidiati dall'uomo, anche se tale
esclusione è ritenuta applicabile dal Ministero delle Finanze con la
circolare n. 95 del 1994. In conclusione, più che corretta è la
disciplina individuata da codesto
Comune. Infine, si ritiene aberrante la pretesa del contribuente di
determinare la
TARSU in rapporti ai posti a sedere. |
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