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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:
70. Una multisala cinematografica deve presentare richiesta di iscrizione  tarsu, ai fini di una corretta indicazione della metratura abbiamo  inviato il ns. tecnico per la rilevazione delle superfici utili, che ha  redatto una scheda differenziando le aree destinate ad esposizione, le  scale, i servizi igienici, le sale di proiezione, i passaggi, le cabine  elettriche e di proiezione, i depositi e l'ufficio. Noi intendiamo tassare  le aree in rapporto all'effettiva destinazione dei vari vani, considerando  i vani scala, i servizi igienici, il bar ed i passaggi suscettibili di  tassazione in base all'attività prevalente e quindi tassati con la tariffa  prevista per i cinematografi; intendiamo detassare i vani destinati a  cabine di proiezione e locali quadri elettrici in quanto locali tecnici.  I responsabili della multisala contestano la tassazione delle scale e dei  passaggi con la tariffa "sala cinematografa" e, in linea generale,  contestano il sistema di tassazione tariffa*mq, ribadendo che in altri  comuni sono riusciti ad ottenere un sistema più equo con l'applicazione di  una tariffa per il singolo posto a sedere.
RISPOSTA:

Secondo interpretazione prevalente sia in giurisprudenza che in base alle istruzioni ministeriali ad ogni attività deve corrispondere una unica tariffa, tenuto conto che anche i locali pertinenziali sono assoggettati alla regola prevista per la destinazione principale, in virtù
di quanto indicato dallo articolo 818 del codice civile:

Codice Civile (1942)


         Art. 818

Regime delle pertinenze.


[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [ 667, 1477, 1617,2811, 2912], se non è diversamente disposto [ 515 c.p.c.].

Del resto trattamento differente non sussiste neppure per la TIA di cui allo articolo 49 del Dlgs.n.22/97, con l'attribuzione  dalla tabella allegata al DPR 158 del 1999 della categoria 2 (cinematografi e teatri). In assenza di una norma di esclusione, pretestuosa è la richiesta di esclusione delle scale, come del resto più volte affermato dalla CTP di Milano per il Comune
di Cassano d'Adda.

Anzi, persino esagerata è la volontà di escludere le cabine elettriche e gli altri eventuali presidiati dall'uomo, anche se tale esclusione è ritenuta applicabile dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 95 del 1994. In conclusione, più che corretta è la disciplina individuata da codesto
Comune. Infine, si ritiene aberrante la pretesa del contribuente di determinare la
TARSU in rapporti ai posti a sedere.

 

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