Il comma 67
dello articolo 3 della legge 549 del 1995 esenta, fino a 10 mq, le
occupazioni realizzate ai fini politici, così che non possono
rientrare nella esenzione i comitati.
Infatti, tale
comma così dispone:
67. Sono esonerati
dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od
iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i
10 metri quadrati.
Ora, il comitato non svolge attività politica, almeno
secondo quanto sembra potersi evincere dalla lettura dello articolo
39 del codice civile che così dispone:
Art. 39
(1)
Comitati.
[I]. I
comitati
di soccorso o di beneficenza e i
comitati
promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti,
salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Peraltro, la
superficie occupata supera il limite previsto dalla norma, così che
ne consegue l'assoggettabilità delle occupazioni in oggetto, per la
superficie complessiva di 20 mq. |