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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

4. I  rappresentanti di un  “COMITATO CITTADINO” hanno fatto una richiesta  di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per finalità di propaganda e raccolta firme.

 

Il comitato chiede nella stessa richiesta un occupazione con gazebo ognuna di circa 10 mq in due luoghi diversi del comune nella stessa giornata agli stessi orari.

 

 

Chiedo a Lei, se in base all’art 3  c. 67 della L. 28/12/1995 n° 549  la superficie occupata deve essere Tassata sommando le superfici  dei due gazebo per un totale di circa  20 mq oppure essendo in due diversi posti del comune sono esonerati dal pagamento?

RISPOSTA:

Il comma 67 dello articolo 3 della legge 549 del 1995 esenta, fino a 10 mq, le occupazioni realizzate ai fini  politici, così che non possono rientrare nella esenzione i comitati.

 

Infatti, tale comma così dispone:

 

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

 

Ora, il comitato non svolge attività politica, almeno secondo quanto sembra potersi evincere dalla lettura dello articolo 39 del codice civile che così dispone:

Art. 39         

(1) Comitati.

[I]. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Peraltro, la superficie occupata supera il limite previsto dalla norma, così che ne consegue l'assoggettabilità delle occupazioni in oggetto, per la superficie complessiva di 20 mq.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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