9. Nel
territorio di questo Comune è presente un’area appartenente al
demanio marittimo turistico - ricreativo, in concessione demaniale
allo stesso Comune per uso pubblico.
Nello specifico si
tratta di una strada e di una piazza destinata a parcheggio ed alla
viabilità pubblica ai sensi del C.d.S., retrostante l’arenile non
funzionale alla balneazione, esclusa dal Piano particolare
dell’arenile ed assoggettata al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
comunale (Allegato S/1 – punto 2 – della L.R. Veneto n. 33/2002).
Si chiede se è
possibile prevedere nel Regolamento del Canone di Occupazione Suolo
Pubblico l’assoggettamento a detto canone delle occupazioni
realizzate in questa area da attrazioni dello spettacolo viaggiante,
anche ai sensi dell’art. 11 della Legge 18/03/1968, n. 337.
In caso contrario,
è necessario che provveda in tal senso il demanio marittimo,
considerato che il Comune è tenuto al pagamento del canone demaniale
per l’area in concessione? |
Il comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n. 446/97 così dispone:
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
1.
I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio,
della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e
le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti
al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).
Ora, nel caso codesto Comune abbia una popolazione non inferiore a
10.000 abitanti, il canone troverà applicazione, mentre in caso
contrario legittimato alla applicazione del canone è l’Ente
proprietario della strada.
La competenza al rilascio delle autorizzazioni è comunque del
Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo 26 del codice
della Strada, ma previo nulla osta dell’Ente proprietario della
Strada, solo quando il numero degli abitanti risulta inferiore a
10000.
In conclusione, le autorizzazioni e le concessioni sono comunque
rilasciate dal Comune, ma il canone è a favore del Comune solo per
le occupazioni realizzate nei tratti di strada che attraversano il
centro abitato avente popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. |