In via
prelibare, si fa rilevare che il visto del Pretore è stato abrogato
a seguito della abrogazione del medesimo da parte della legge, così
che sotto tale profilo il contribuente ha torto.
Di
contro, le contestazione del medesimo sono legittime quando afferma
che tale decreto avrebbe dovuto essere sottoscritto dal funzionario
responsabile, come del resto si evince da una attenta lettura della
parte finale dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Infatti, le
società private non hanno (o meglio non avevano) titolo alla
sottoscrizione di tali provvedimenti, come peraltro deciso al
riguardo dal Tribunale di Brescia, che ha annullato il decreto
emesso per conto del Comune dalla azienda di capitale dello stesso
Comune, proprio in considerazione che tale procedimento è (ora
era)consentito solo agli Enti della Pubblica Amministrazione.
Del
resto, proprio per ovviare a tale carenza di potere delle società
fiduciarie, ha posto rimedio la legge finanziaria 2007 con il comma
179, che acconsente al dirigente di conferire tali poteri anche a
dipendenti dei soggetti affidatari, ma a condizione che essi, oltre
che diplomati, abbiano frequentato con esito positivo un corso
organizzato dal Comune stesso. |