23.
Lei sostiene che ” Una attenta lettura dei principi portano senza
dubbio a ritenere che il pagamento sia sostitutivo del rinnovo della
dichiarazione. Per cui l'assenza del pagamento non legittima di per
sé l'azione di recupero essendo necessario dimostrare la permanenza
della occupazione. In sintesi, il concessionario potrebbe non aver
pagato ma non aver continuato nella occupazione”.
Ma
se la concessione ha durata pluriennale, essendo permanente (in
particolare quadriennale nel nostro regolamento), ed il
concessionario non paga, come fa a sostenere di non aver occupato se
ha in essere una concessione? E come fa l’ufficio a dimostrare oggi
la permanenza di un’occupazione avvenuta in passato?
Ad
esempio, se la concessione ha durata 01.01.2003 – 31.12.2006 ed il
concessionario non ha pagato alcune rate del 2005, e oggi l’ufficio
intende recuperare tali rate non pagate, come fa ad accertare il
permanere dell’occupazione con riferimento al 2005? Al più l’agente
di PM potrà constatare l’occupazione odierna.
Comunque, se ad esempio il concessionario ha richiesto il rinnovo
della medesima concessione per un ulteriore quadriennio, è pacifico
che nel 2005 egli occupava (quantomeno era titolare di una
concessione che ha inteso rinnovare).
In
sostanza, se vi è stato rinnovo, non pare di dover accertare la
continuazione dell’occupazione, perché è il contribuente stesso che
conferma, con la richiesta di rinnovo, la continuazione
dell’occupazione medesima.
Al
pari, fino alla scadenza della concessione, se non interviene
rinuncia da parte dell’occupante, il titolo concessorio secondo noi
fa prova dell’avvenuta occupazione.
In
alternativa, può l’ufficio, nei casi in cui vi sia il rinnovo della
concessione, non avvalersi di un verbale della PM per accertare il
canone non pagato (e far menzione del rinnovo per provare la
continuazione dell’occupazione nell’atto di accertamento), e solo
nei casi in cui l’occupazione sia scaduta mandare sul posto il
vigile?
Ci
scusiamo dell’insistenza nel voler chiarire il concetto, in quanto
l’ufficio si troverebbe in serie difficoltà per il recupero del
canone non pagato per occupazioni permanenti pluriennali, data la
quasi nulla collaborazione degli agenti PM. |
Spero di farmi capire, ricercando nella TOSAP e nella imposta di
pubblicità, perché discipline più complete, le argomentazioni
corrette atte a giustificare la mia tesi, lasciando comunque a voi
di prendere la decisione più opportuna. Il comma 2 dello articolo 50
del D.lgs.n.507/93 così dispone:
2.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma
precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione della tassa, sempre ché non si verifichino variazioni
nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della
tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando
l'apposito modulo di cui al comma 4.
Ne
consegue che solo il versamento è condizione per la regolarizzazione
della occupazione. Se il soggetto obbligato non versa, ma non occupa
suolo pubblico, caso mai compie un errore formale, ma non può essere
chiamato a corrispondere il corrispettivo dovuto, senza che il
soggetto attivo non abbia dimostrato la permanenza della
occupazione.
Tale principio è meglio descritto per l'imposta sulla pubblicità dal
comma 4 dello articolo 8 che così dispone:
Articolo 8
Dichiarazione.
1.
Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la
pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche
cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche,
la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari
utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere
predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della
superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con
conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di
procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per
gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si
presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato
effettuato l'accertamento.
Nelle controversie che mi sono capitate il giudice ha sempre preteso
che il Comune dimostrasse la permanenza della occupazione, poiché la
mera omessa dichiarazione (di cessazione) costituisce solo vizio di
carattere formale, che ai sensi dello Statuto del contribuente non
risulta punibile.
E'
per tale motivo che io consiglio, nel caso di mancato pagamento, di
effettuare un sopralluogo atto a verificare e verbalizzare la
permanenza della occupazione. Venendo al suo esempio, io ne faccio
altro. Mettiamo che il Sig. x titolare di una concessione mercatale
muore. Il suo posteggio è assegnato dal Comune ad altri. Forse il
Comune sarebbe legittimato a fare pagare gli eredi che non hanno
comunicato la morte del decuius? Lei forse direbbe di no, perché il
posteggio è stato occupato da altri, ma così ammettendo che nel
caso di obbligazioni reali è necessaria la prova da parte del
soggetto attivo della permanenza del presupposto. Infatti, nel
nostro ordinamento la buona fede è presunta e la malafede deve
essere provata da chi eccepisce. Non potrebbe ad esempio pretendere
che il soggetto obbligato dimostri di aver rimosso l'occupazione.
In
conclusione, io sulla base della mia esperienza avanzo questa tesi,
ricordando, poi, che le sanzioni, tenuto conto della giurisprudenza
del Consiglio di Stato, non possono essere regolamentate,
necessitando di una legge statale. Ora, non resta che applicare la
sanzione e l'indennità ivi richiamata nello articolo 63 del D.lgs.n.446/97
per tutte le violazioni oppure non le resterebbe che applicare la
sanzione di cui allo articolo 7bis del D.Lgs.n.267/2000 che è stata
introdotta proprio su suggerimento del Consiglio di Stato per
sopperire a vuoti normativi sanzionatori:
Articolo 7 Bis
Sanzioni amministrative (1)
Art. 7-bis.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente
della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di
specifiche norme regolamentari (2) .
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 .
(1) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3.
(2) Comma inserito dall'articolo 1 quater del D.L. 31 marzo 2003, n.
50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n.
116. Almeno per me le cose stanno così! |