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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

23. Lei sostiene che ” Una attenta lettura dei principi portano senza dubbio a ritenere che il pagamento sia sostitutivo del rinnovo della dichiarazione. Per cui l'assenza del pagamento non legittima di per sé l'azione di recupero essendo necessario dimostrare la permanenza della occupazione. In sintesi, il concessionario potrebbe non aver pagato ma non aver continuato nella occupazione”.

Ma se la concessione ha durata pluriennale, essendo permanente (in particolare quadriennale nel nostro regolamento), ed il concessionario non paga, come fa a sostenere di non aver occupato se ha in essere una concessione? E come fa l’ufficio a dimostrare oggi la permanenza di un’occupazione avvenuta in passato?

Ad esempio, se la concessione ha durata 01.01.2003 – 31.12.2006 ed il concessionario non ha pagato alcune rate del 2005, e oggi l’ufficio intende recuperare tali rate non pagate, come fa ad accertare il permanere dell’occupazione con riferimento al 2005? Al più l’agente di PM potrà constatare l’occupazione odierna.

Comunque, se ad esempio il concessionario ha richiesto il rinnovo della medesima concessione per un ulteriore quadriennio, è pacifico che nel 2005 egli occupava (quantomeno era titolare di una concessione che ha inteso rinnovare).

In sostanza, se vi è stato rinnovo, non pare di dover accertare la continuazione dell’occupazione, perché è il contribuente stesso che conferma, con la richiesta di rinnovo, la continuazione dell’occupazione medesima.

Al pari, fino alla scadenza della concessione, se non interviene rinuncia da parte dell’occupante, il titolo concessorio secondo noi fa prova dell’avvenuta occupazione.

In alternativa, può l’ufficio, nei casi in cui vi sia il rinnovo della concessione, non avvalersi di un verbale della PM per accertare il canone non pagato (e far menzione del rinnovo per provare la continuazione dell’occupazione nell’atto di accertamento), e solo nei casi in cui l’occupazione sia scaduta mandare sul posto il vigile?

Ci scusiamo dell’insistenza nel voler chiarire il concetto, in quanto l’ufficio si troverebbe in serie difficoltà per il recupero del canone non pagato per occupazioni permanenti pluriennali, data la quasi nulla collaborazione degli agenti PM.

RISPOSTA:

Spero di farmi capire, ricercando nella TOSAP e nella imposta di pubblicità, perché discipline più complete, le argomentazioni corrette atte a  giustificare la mia tesi, lasciando comunque a voi di prendere la decisione più opportuna. Il comma 2 dello articolo 50 del D.lgs.n.507/93 così dispone:

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Ne consegue che solo il versamento è condizione per la regolarizzazione della occupazione. Se il soggetto obbligato non versa, ma non occupa suolo pubblico, caso mai compie un errore formale, ma non può essere chiamato a corrispondere il corrispettivo dovuto, senza che il soggetto attivo non abbia dimostrato la permanenza della occupazione.

Tale principio è meglio descritto per l'imposta sulla pubblicità dal comma 4 dello articolo 8 che così dispone:

Articolo 8         

Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Nelle controversie che mi sono capitate il giudice ha sempre preteso che il Comune dimostrasse la permanenza della occupazione, poiché la mera omessa dichiarazione (di cessazione) costituisce solo  vizio di carattere formale, che ai sensi dello Statuto del contribuente non risulta punibile.

E' per tale motivo che io consiglio,  nel caso di mancato pagamento, di effettuare un sopralluogo atto a verificare e verbalizzare la permanenza della occupazione. Venendo al suo esempio, io ne faccio altro. Mettiamo che il Sig. x titolare di una concessione mercatale muore. Il suo posteggio è assegnato dal Comune ad altri. Forse il Comune sarebbe legittimato a fare pagare gli eredi che non hanno comunicato la morte del decuius? Lei forse direbbe di no, perché il posteggio è stato occupato da altri, ma così ammettendo che  nel caso di obbligazioni reali è necessaria la prova da parte del soggetto attivo della permanenza del presupposto. Infatti, nel nostro ordinamento la buona fede è presunta e la malafede deve essere provata da chi eccepisce. Non potrebbe ad esempio pretendere che il soggetto obbligato dimostri di aver rimosso l'occupazione.

In conclusione, io sulla base della mia esperienza avanzo questa tesi, ricordando, poi, che le sanzioni, tenuto conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato, non possono essere regolamentate, necessitando di una legge statale. Ora, non resta che applicare la sanzione e l'indennità ivi richiamata nello articolo 63 del D.lgs.n.446/97 per tutte le violazioni oppure non le resterebbe che applicare la sanzione di cui allo articolo 7bis del D.Lgs.n.267/2000 che è stata introdotta proprio su suggerimento  del Consiglio di Stato per sopperire a vuoti normativi sanzionatori:

Articolo 7 Bis        

Sanzioni amministrative (1)

Art. 7-bis.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2) .
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(1) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma inserito dall'articolo 1 quater del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n. 116. Almeno per me le cose stanno così!

 

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