TOSAP-COSAP 2007 |
DOMANDA: |
30. Le invio due foto riguardanti due passi carrabili. Il
Comune a seguito di un censimento effettuato oltre dieci anni fa, li
aveva considerati passi carrabili, essendoci a nostro avviso
modifica al
manto stradale, e anche perché vengono utilizzati di fatto per
accesso all'autovettura.
Ogni anno il Comune ha preteso entro il mese di gennaio il pagamento
della Tassa, ma i proprietari ritengono tali accessi non rientranti
nella fattispecie impositiva. Si chiede un suo parere in merito. |
RISPOSTA: |
Il
comma 4 dello articolo 44 del D.Lgs.n.507/93 così dispone: "4.
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi
intervalli lasciati
nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale
intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. "
Dalle immagini trasmessami si evince una modificazione non
sensibile del manto stradale. Ora, la situazione di fatto potrebbe
presentare una fattispecie di dubbia applicabilità. Se vuole il mio
parere, io limiterei l'applicabilità del tributo ai soli accessi
muniti del cartello segnaletico di passo carraio, che invece non
vedo presente nelle immagini. |
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