Tutta l'area occupata è da ritenersi esente dal
pagamento della TOSAP, pertinenze descritte comprese, essendo queste
strumentali per la esecuzione loro affidate dal Comune. In sintesi,
il concetto giuridico che ha convinto la giurisprudenza ed il
Ministero nella accordare tale esenzione è connesso alla
interpretazione della fattispecie indicata alla lettera a) dello
articolo 49 del D.Lgs.n.507/93 che in precedenza si riteneva
applicabile solo per le occupazioni connesse a lavori svolti in
economia da tali Enti ed ora anche nel caso di appalto.
Le riporto la seguente massima della Cassazione:
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo fa,
nel proprio esclusivo interesse, di un suolo destinato all'uso della
generalità; pertanto deve escludersi l'applicabilità di detto
tributo nel caso in cui l'occupante sia una impresa appaltatrice di
lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del comune, sempre
che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente
necessari per il compimento dei lavori, atteso che in tale ipotesi
l'occupazione del suolo da parte del privato consegue all'obbligo
del comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per
l'esecuzione dell'opera appaltata.
Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 1995, n. 11665
Altra sentenza della Cassazione è la numero
12432 del 1993
Ad ulteriore conferma, vedasi risoluzione n. 292
del 29 gennaio 1992. |