38.
Da
anni il Comune di …. organizza con l'associazione pro-loco la Fiera
….., la classica "sagra" del paese.
Dal punto di vista TOSAP, l'associazione pro-loco, non essendo una
ONLUS, può lo stesso rientrare nelle agevolazioni ed esenzioni
applicabili a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997.
Esiste secondo Lei comunque la possibilità di non far pagare la
TOSAP temporanea ovviamente per la parte solo fieristica/spettacolistica
(non quindi commerciale il cui adempimento a carico dei singoli
operatori è indiscusso), considerato anche il fatto che è da sempre
che il Comune organizza la Fiera ….. per il tramite
dell'Associazione pro-loco e che quest'ultima persegui fini
culturali quale organizzazione di volontariato.
Da
una veloce ricerca su Internet noto che molti Comuni hanno inserito
nel regolamento, sotto la voce "esenzioni" la seguente fattispecie,
con relativa premessa: "pur non essendo previsto espressamente dalla
legge, l'Amministrazione ha ritenuto di esentare anche le
occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte
nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n.
266...ecc", pur nella consapevolezza quindi di fare un qualcosa di
"sbagliato". Altri Comuni addirittura hanno adottato uno specifico
"Regolamento sul volontariato, associazionismo e patrocinio",
indicando chiaramente una esenzione dalla TOSAP nel caso di
occupazione temporanea di aree pubbliche per il soggetto
patrocinato.
A
tutt'oggi (salvo una proposta di legge del deputato COSSA n. 3283 di
modifica dell'articolo 49 del D.Lgs n. 407/1993 che non dovrebbe
essere stata convertita in legge) non risulta in modo univoco una
linea da seguire per questi casi che credo non siano proprio
infrequenti. |
Tale disposizione risulterebbe palesemente illegittima, posto che le
esenzioni sono regolamentabili solo in base a disposizione della
legge statale. Quale è la legge che in tal senso dispone?
In
senso conforme, in ordine ai limiti della potestà regolamentare, si
fa rinvio alle Circolari ministeriali n.296/E del 1998, n. 118/E del
1999 ed alla risoluzione n. 1 del 2001 ed alla sentenza della
Cassazione sotto riportata:
In
tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap),
ai sensi degli art. 38 e 39 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il
tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o
sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo
pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed
eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo,
indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e
semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso
della generalità. Ne consegue che deve ritenersi assoggettata alla
tassa in esame l'occupazione temporanea di suolo pubblico in
occasione dello svolgimento di una manifestazione culturale - con
libero accesso dei cittadini ai luoghi interessati - organizzata da
un'associazione la quale, secondo l'accertamento del giudice di
merito insindacabile in sede di legittimità, pur avendo agito in
virtù di una convenzione con il Comune promotore, abbia disposto
delle aree e degli spazi pubblici non in nome di quest'ultimo, bensì
in proprio ed autonomamente (con esclusione, pertanto,
dell'applicabilità dell'esenzione ex art. 49 del citato d.lg. n. 507
del 1993), traendone un utile.
Cassazione civile , sez. trib., 19 novembre 2003, n. 17495
Assoc. Feste Medievali c. Com. Brisighella
Giust. civ. Mass. 2003, 11
Si
ritiene concedibile caso mai la riduzione dello 80 per cento
prevista dal comma 7 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93. |