40.
E’
possibile prevedere una esenzione regolamentare a favore delle
associazioni di promozione sociale (quindi anche la PROLOCO) dal
pagamento della TOSAP, modificando in tal senso il regolamento e
disciplinando espressamente la nuova tipologia esente, alla luce
dell'art. 15 della Legge Regionale n. 34/2002, che prevede
l'esenzione, per le associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri cui alla citata legge (quindi anche la PROLOCO) dal
pagamento della TOSAP, modificando in tal senso il regolamento e
disciplinando espressamente la nuova tipologia esente.
Chiediamo inoltre se è possibile deliberare ora (scaduti i termini
per la presentazione del bilancio) la modifica regolamentare, tenuto
conto che già negli anni scorsi 2005 2006 nulla veniva riscosso a
titolo di TOSAP dalla PROLOCO per effetto di una convenzione
stipulata con il Comune. |
Per
costante e consolidata giurisprudenza le esenzioni possono essere
applicate solo in quanto una legge statale prevede tale facoltà.
Ora, la legge regionale citata non si pone in contrasto con quanto
previsto dallo articolo 49 comma 1 lettera a) del D.lgs.n.507/93.
Infatti, nessuno impedimento alla concessione della esenzione
sussiste nel caso in cui l'Ente non commerciale citato occupi suolo
pubblico per finalità istituzionali. Di contro, quando tale Ente
occupa suolo pubblico per finalità anche occasionalmente commerciali
l'esenzione non può trovare applicazione. Ad esempio se la PROLOCO
occupa suolo pubblico per propagandare iniziative turistiche non
commerciali l'esenzione si applica. Di contro, se ad esempio la
PROLOCO occupa suolo pubblico per raccogliere fondi oppure
pubblicizza ristoranti e alberghi l'esenzione non deve trovare
applicazione, ma caso mai la riduzione dello 80 per cento della
TOSAP prevista dallo articolo 45 comma 7 del predetto decreto. Così
peraltro si è espressa la Cassazione con la massima che qui sotto si
riporta: Infine, si precisa che una modifica regolamentare nel senso
indicato risulterebbe inutile, illegittima e comunque a valere dal
2008:
In
tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap),
ai sensi degli art. 38 e 39 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il
tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o
sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo
pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed
eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo,
indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e
semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso
della generalità. Ne consegue che deve ritenersi assoggettata alla
tassa in esame l'occupazione temporanea di suolo pubblico in
occasione dello svolgimento di una manifestazione culturale - con
libero accesso dei cittadini ai luoghi interessati - organizzata da
un'associazione la quale, secondo l'accertamento del giudice di
merito insindacabile in sede di legittimità, pur avendo agito in
virtù di una convenzione con il Comune promotore, abbia disposto
delle aree e degli spazi pubblici non in nome di quest'ultimo, bensì
in proprio ed autonomamente (con esclusione, pertanto,
dell'applicabilità dell'esenzione ex art. 49 del citato d.lg. n. 507
del 1993), traendone un utile.
Cassazione civile , sez. trib., 19 novembre 2003, n. 17495
Assoc. Feste Medievali c. Com. Brisighella
Giust. civ. Mass. 2003, 11 |