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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

40.  E’ possibile prevedere una esenzione regolamentare a favore delle associazioni di promozione sociale (quindi anche la PROLOCO) dal pagamento della TOSAP, modificando in tal senso il regolamento e disciplinando espressamente la nuova tipologia esente, alla luce dell'art. 15 della Legge Regionale n. 34/2002, che prevede l'esenzione, per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri cui alla citata legge (quindi anche la PROLOCO) dal pagamento della TOSAP, modificando in tal senso il regolamento e disciplinando espressamente la nuova tipologia esente.

Chiediamo inoltre se è possibile deliberare ora (scaduti i termini per la presentazione del bilancio) la modifica regolamentare, tenuto conto che già negli anni scorsi 2005 2006 nulla veniva riscosso a titolo di TOSAP dalla PROLOCO per effetto di una convenzione stipulata con il Comune.

RISPOSTA:

Per costante e consolidata giurisprudenza le esenzioni possono essere applicate solo in quanto una legge statale prevede tale facoltà. Ora, la legge regionale citata non si pone in contrasto con quanto previsto dallo articolo 49 comma 1 lettera a) del D.lgs.n.507/93. Infatti, nessuno impedimento alla concessione della esenzione sussiste nel caso in cui l'Ente non commerciale citato occupi suolo pubblico per finalità istituzionali. Di contro, quando tale Ente occupa suolo pubblico per finalità anche occasionalmente commerciali l'esenzione non può trovare applicazione.  Ad esempio se la PROLOCO occupa suolo pubblico per propagandare iniziative turistiche non commerciali l'esenzione si applica. Di contro, se ad esempio la PROLOCO occupa suolo pubblico per raccogliere fondi oppure pubblicizza ristoranti e alberghi l'esenzione non deve trovare applicazione, ma caso mai la riduzione dello 80 per cento della TOSAP prevista dallo articolo 45 comma 7 del predetto decreto. Così peraltro si è espressa la Cassazione con la massima che qui sotto si riporta: Infine, si precisa che una modifica regolamentare nel senso indicato risulterebbe inutile, illegittima e comunque a valere dal 2008:

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi degli art. 38 e 39 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. Ne consegue che deve ritenersi assoggettata alla tassa in esame l'occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione dello svolgimento di una manifestazione culturale - con libero accesso dei cittadini ai luoghi interessati - organizzata da un'associazione la quale, secondo l'accertamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, pur avendo agito in virtù di una convenzione con il Comune promotore, abbia disposto delle aree e degli spazi pubblici non in nome di quest'ultimo, bensì in proprio ed autonomamente (con esclusione, pertanto, dell'applicabilità dell'esenzione ex art. 49 del citato d.lg. n. 507 del 1993), traendone un utile.

Cassazione civile , sez. trib., 19 novembre 2003, n. 17495

Assoc. Feste Medievali c. Com. Brisighella

Giust. civ. Mass. 2003, 11

 

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