41. Un ambulante del mercato settimanale non paga
l'occupazione di suolo pubblico dal 2003. Ho emesso gli avvisi, i
solleciti, gli avvisi di accertamento e il ruolo coattivo fino al
2005. Ora il concessionario mi manda comunicazione di discarico per
inesigibilità del ruolo coattivo e su richiesta anche la
documentazione relativa.
Le
chiedo:
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possiamo revocare l'autorizzazione di posteggio anche se nel
regolamento del mercato non è previsto niente per quanto riguarda i
mancati pagamenti facendo eventualmente riferimento a qualche norma
generica?
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abbiamo altre vie per poter recuperare i credito pregresso? |
Per esperienza personale consiglio di procedere sospendendo da
subito la concessione con determina del funzionario competente,
motivando in tal senso la sospensione e nel caso di mancato
pagamento procedere con determina alla revoca del posteggio, come
del resto previsto dallo articolo 29 del D.lgs.n.114 del 1998 che
cos' dispone:
Articolo 29
Sanzioni.
1.
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso
di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione
del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può
disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi
dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato
utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza
per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità
competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla
medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
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