La
norma così dispone:
g)
applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (4).
Ora, a mio avviso, mentre la sanzione prevista dal codice della
strada deve essere contestata separatamente, tenuto conto che la
competenza contenziosa è del Giudice di Pace, tale voci di entrata
debbono essere esposte in un unico atto, avendo la prima finalità
sostitutive del canone e la seconda carattere sanzionatorio e quindi
accessorio della prima.
In
conclusione, l'unicità dell'atto di recupero così redatto non
solo rende l'atto unitario legittimo, ma persino opportuno. |