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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

47. L’Amministrazione comunale con delibera degli anni  passati ha esentato la cittadinanza dal pagamento dei passi carrai (tosap). Ora alcuni cittadini chiedono se possono applicare sul proprio cancello il cartello di passo carraio e l’amministrazione che cosa deve rilasciare in  proposito?

Per questo è stato inoltrato un esposto alla Prefettura  che Le trascrivo:

Avrei un quesito da porvi: abito a ….. da 5 anni.  Vivo in una casa che ha due cancelli che si affacciano sul…. Emilia. La casa si trova tra una farmacia e un bar. Da cinque anni chiedo di poter avere il passo carraio dal Comune, ma non  mi viene concesso perché il comune non ha eseguito il censimento dei passi e non lo fa pagare. Sta di fatto che se mi trovo macchine parcheggiate davanti ai cancelli non posso uscire di casa e non posso chiamare i vigili per la rimozione delle stesse. Vi chiedo come è possibile tutto questo. Il comune non può concede il passo carraio nonostante la richiesta del cittadino e la disponibilità a pagare ciò che si deve?

Sono costretta a stare in casa o a chiedere ai proprietari di auto, sperando che siano comprensivi , di spostare le auto per uscire dalla mia proprietà? Esiste un iter da seguire per ottenere il cartello con la registrazione?

RISPOSTA:

Il suo Comune confonde la questione fiscale con quella concessoria. Ora, il fatto che il Suo Comune abbia esentato i passi carrai dal pagamento della TOSAP non lo esime da rilasciare l'autorizzazione per l'esposizione dello apposito cartello segnaletico, ai sensi dello articolo 46 del regolamento del codice della strada di cui al DPR 495/1992 che così dispone:

Articolo 46         

(Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a ) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b ) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
c ) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d ) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.
4. é consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Si deve evidenziare che il mancato assolvimento di tale compito da parte del Comune potrebbe comportare, a mio avviso, il reato di omissione d'atti d'ufficio. In conclusione, non si applica la TOSAP, ma il cartello segnaletico va rilasciato, salvo motivato rigetto della domanda di rilascio

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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