47.
L’Amministrazione comunale con delibera degli anni passati ha
esentato la cittadinanza dal pagamento dei passi carrai (tosap). Ora
alcuni cittadini chiedono se possono applicare sul proprio cancello
il cartello di passo carraio e l’amministrazione che cosa deve
rilasciare in proposito?
Per
questo è stato inoltrato un esposto alla Prefettura che Le
trascrivo:
Avrei
un quesito da porvi: abito a ….. da 5 anni. Vivo in una casa che ha
due cancelli che si affacciano sul…. Emilia. La casa si trova tra
una farmacia e un bar. Da cinque anni chiedo di poter avere il passo
carraio dal Comune, ma non mi viene concesso perché il comune non
ha eseguito il censimento dei passi e non lo fa pagare. Sta di fatto
che se mi trovo macchine parcheggiate davanti ai cancelli non posso
uscire di casa e non posso chiamare i vigili per la rimozione delle
stesse. Vi chiedo come è possibile tutto questo. Il comune non può
concede il passo carraio nonostante la richiesta del cittadino e la
disponibilità a pagare ciò che si deve?
Sono
costretta a stare in casa o a chiedere ai proprietari di auto,
sperando che siano comprensivi , di spostare le auto per uscire
dalla mia proprietà? Esiste un iter da seguire per ottenere il
cartello con la registrazione? |
Il
suo Comune confonde la questione fiscale con quella concessoria.
Ora, il fatto che il Suo Comune abbia esentato i passi carrai dal
pagamento della TOSAP non lo esime da rilasciare l'autorizzazione
per l'esposizione dello apposito cartello segnaletico, ai sensi
dello articolo 46 del regolamento del codice della strada di cui al
DPR 495/1992 che così dispone:
Articolo 46
(Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
1. La
costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario
della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica
vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni:
a ) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in
ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada
medesima;
b ) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea
allo stazionamento dei veicoli;
c ) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a
notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione
dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d ) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui
all'art. 120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga
direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto
delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere
realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli
nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della
proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire
la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di
ingresso.
4. é consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi
temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi
devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui
al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di
pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze
dall'intersezione.
Si
deve evidenziare che il mancato assolvimento di tale compito da
parte del Comune potrebbe comportare, a mio avviso, il reato di
omissione d'atti d'ufficio. In conclusione, non si applica la TOSAP,
ma il cartello segnaletico va rilasciato, salvo motivato rigetto
della domanda di rilascio |