L’ordinanza di sospensione del TAR è
immediatamente esecutiva. Ne consegue che la S.V., in qualità di
responsabile del procedimento, è tenuta a sospendere la concessione
oggetto di contestazione, con conseguenze ripristino del suolo e
rimozione degli oggetti di occupazione. Il provvedimento che Lei
adotterà può assumere la forma di ordinanza del funzionario
responsabile del procedimento. In essa dovrà richiamare il
dispositivo del provvedimento giudiziale e specificare che in
assenza di ottemperanza da parte del concessionario, dovrà
provvedere il Comune a spese del concessionario, informando in tale
ipotesi omissiva l’autorità giudiziaria, ai sensi dello articolo 650
del codice penale.
In conclusione, rispondendo ai quesiti posti:
1.
la
concessione non va annullata fino a cosa giudicata, ma solo sospesa,
ordinando comunque la rimozione degli oggetti di occupazione;
2.
nessuna
ulteriore istanza va richiesta o presentata dagli interessati, i
quali caso mai si avvarranno del procedimento giudiziario in corso;
3.
la
mancata esecuzione della ordinanza determina la responsabilità
penale descritta dallo articolo 650 c.p. che così dispone:
Codice
Penale
Art. 650
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
[I]. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce
un più grave reato [ 337, 338, 389,450
comma 2, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a 206 euro (1). |