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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

52. I titolari di 2 esercizi commerciali si contendono da 3 anni una parte di suolo pubblico  ubicato tra i 2 esercizi

Il titolare di uno dei 2 esercizi è ricorso al TAR per " l'annullamento previa sospensione dell'efficacia" della concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico che il Comune ha rilasciato all'altro  esercizio commerciale  (confinante con quello del ricorrente). Il Comune   e il titolare dell'esercizio interessato dalla concessione di occupazione si sono  costituiti in giudizio.    Il TAR si è espresso sulla richiesta "SOSPENSIONE" con  sentenza notificata al Comune  in data 27 giugno u.s. accogliendo il ricorso del contribuente.

Il Comune con deliberazione di Giunta ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione dell'Ordinanza del TAR.

Essendo responsabile del procedimento sono obbligata a dare esecuzione alla sentenza del TAR  anche in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di STATO. quindi  come eseguo  "l'annullamento della concessione disposto dal TAR". Devo far sgomberare il suolo senza emettere ordinanza? Posso dare l'avvio del procedimento ai 2 titolari degli esercizi pubblici  inteso ad ottenere la presentazione  di nuove  osservazioni  e memorie atte a rivalutare e rilasciare nuova concessione di suolo pubblico anche riferita all'area già oggetto della concessione annullata dal TAR. Occorre  che il titolare della concessione annullata ripresenti una nuova istanza intesa ad ottenere l'occupazione del suolo?

Quali responsabilità possono essermi attribuite  per la non immediata esecuzione dell'ordinanza in attesa dell'esito della richiesta sospensione al Consiglio di Stato?

RISPOSTA:

L’ordinanza di sospensione del TAR è immediatamente esecutiva. Ne consegue che la S.V., in qualità di responsabile del procedimento, è tenuta a sospendere la concessione oggetto di contestazione, con conseguenze ripristino del suolo e rimozione degli oggetti di occupazione. Il provvedimento che Lei adotterà può assumere la forma di ordinanza del funzionario responsabile del procedimento. In essa dovrà richiamare il dispositivo del provvedimento giudiziale e specificare che in assenza di ottemperanza da parte del concessionario, dovrà provvedere il Comune a spese del concessionario, informando in tale ipotesi omissiva l’autorità giudiziaria, ai sensi dello articolo 650 del codice penale.

In conclusione, rispondendo ai quesiti posti:

1.       la concessione non va annullata fino a cosa giudicata, ma solo sospesa, ordinando comunque la rimozione degli oggetti di occupazione;

2.       nessuna ulteriore istanza va richiesta o presentata dagli interessati, i quali caso mai si avvarranno del procedimento giudiziario in corso;

3.       la mancata esecuzione della ordinanza determina la responsabilità penale descritta dallo articolo 650 c.p. che così dispone:

Codice Penale

         Art. 650                 

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

[I]. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [ 337, 338, 389,450 comma 2, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (1).

 

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