Secondo tesi prevalente, se i passi carrai sono a "raso", anche se
muniti di apposito cartello segnaletico, non soggiacciono al
pagamento della TOSAP, salvo che oltre l'accesso non sia concesso
anche dello spazio antistante, di regola, contrassegnato con strisce
gialle:
In
tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.),
i varchi cosiddetti "a raso", ossia posti a filo con il manto
stradale, da tenersi distinti dai passi carrabili, in quanto
rappresentano semplici accessi privi di opere visibili che rendano
concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso
pubblico, non sono soggetti ad imposta, a differenza degli altri,
perché questi ultimi, ai sensi dell'art. 44 d.lg. 15 novembre 1993
n. 507, presuppongono la destinazione particolare ed eccezionale
dell'area prospiciente, attraverso il rilascio del divieto di sosta
che renda palese tale destinazione, rilascio che non è obbligatorio,
ma presuppone una scelta rimessa, con la richiesta di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 c. strad., al soggetto
privato; mentre il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del
varco, ai sensi dell'art. 22 cit., risponde ad un interesse pubblico
che non interferisce con il potere impositivo del comune, regolato
dalla disposizione suddetta sulla finanza locale.
Cassazione civile , sez. trib., 28 aprile 2004, n. 8106
Com.
Genova c. Bulla e altro
Giust.
civ. Mass. 2004, 4 |