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TOSAP-COSAP 2007

DOMANDA:

61. Circa venti anni fa un cittadino del nostro Comune ha modificato il tracciato di una via pubblica che transitava lungo la sua proprietà, "sottraendo" circa mq. 60 di area pubblica per ampliare un fabbricato e ricostruendo la strada su parte di area privata di sua proprietà, circa mq. 80. Successivamente ha presentato una pratica di condono edilizio per sanare l’irregolarità, pratica rimasta sospesa per anni. Solo poco tempo fa hanno presentato la documentazione necessaria per completare la pratica di condono edilizio, e in quella sede ci si è accorti che lo spostamento della strada da area pubblica ad area privata non è mai stato esplicitamente formalizzato.

Di fatto il nuovo tracciato della strada, migliorativo rispetto al precedente, è stato costantemente utilizzato.

Si propende per dichiarare la avvenuta dismissione del tratto di strada non più utilizzato e di eseguire una permuta accompagnata dal versamento di un corrispettivo a favore del Comune per la regolarizzazione della situazione.

Si chiede di sapere se in questa circostanza sussistono i presupposti per abbondare il recupero della TOSAP."

RISPOSTA:

Per costante e consolidata giurisprudenza la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non può trovare applicazione per le occupazioni realizzate con edifici, come chiarito da costante e consolidata giurisprudenza. In particolare si segnala la sentenza della Cassazione n. 6666 dell'8 luglio 1998:

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella vigenza dell'art. 192 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, abrogato dal d.lg. 15 novembre 1993 n. 507), ha natura di imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente e non mira al recupero, in tutto o in parte, di costi, nè comunque è ad essi commisurato, e trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica. Detto godimento esclusivo, per essere soggetto ad imposizione, deve tuttavia configurare occupazione in senso proprio, cioè apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale incida sull'uso del bene, ma non ne modifichi la natura, non ne comprometta la destinazione, e consenta di ripristinare la fruizione collettiva con la cessazione dell'uso individuale e la rimozione delle attrezzature eventualmente predisposte per il suo esercizio. Da ciò consegue che, quando porzioni del suolo stradale - ovvero dello spazio soprastante o sottostante - siano inglobate in opere edili complesse, sì da perdere definitivamente ed irreversibilmente la qualità di parti del tessuto viario pubblico, divenendo elementi inscindibili di un immobile diverso, non si rendano identificabili gli estremi dell'occupazione sopra delineata, perché si determina non la mera sottrazione del bene al suo uso normale e naturale, ma la stabile modificazione ed acquisizione di esso quale componente di un manufatto, e cioè si sconfina nell'occupazione di tipo appropriativo, che segna l'applicabilità, all'area od allo spazio - anche sotto l'aspetto fiscale - del regime proprio del distinto bene in cui risultino inclusi.

Cassazione civile , sez. I, 08 luglio 1998, n. 6666

Com. Roma c. Soc. Mep

Giust. civ. Mass. 1998, 1494
Foro it. 1998, I,3568

La soluzione della questione prospettata, invece, richiede la sdemanializzazione dell'area in argomento e la successiva sua cessione con contratto misto (vendita permuta) delle due aree descritte, in virtù dei principi di cui allo articolo 823 del codice civile.

 

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