61. Circa venti anni fa un cittadino del nostro Comune ha
modificato il tracciato di una via pubblica che transitava lungo la
sua proprietà, "sottraendo" circa mq. 60 di area pubblica per
ampliare un fabbricato e ricostruendo la strada su parte di area
privata di sua proprietà, circa mq. 80. Successivamente ha
presentato una pratica di condono edilizio per sanare
l’irregolarità, pratica rimasta sospesa per anni. Solo poco tempo fa
hanno presentato la documentazione necessaria per completare la
pratica di condono edilizio, e in quella sede ci si è accorti che lo
spostamento della strada da area pubblica ad area privata non è mai
stato esplicitamente formalizzato.
Di
fatto il nuovo tracciato della strada, migliorativo rispetto al
precedente, è stato costantemente utilizzato.
Si
propende per dichiarare la avvenuta dismissione del tratto di strada
non più utilizzato e di eseguire una permuta accompagnata dal
versamento di un corrispettivo a favore del Comune per la
regolarizzazione della situazione.
Si
chiede di sapere se in questa circostanza sussistono i presupposti
per abbondare il recupero della TOSAP." |
Per costante e consolidata giurisprudenza la tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche non può trovare applicazione per le occupazioni
realizzate con edifici, come chiarito da costante e consolidata
giurisprudenza. In particolare si segnala la sentenza della
Cassazione n. 6666 dell'8 luglio 1998:
La
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella vigenza
dell'art. 192 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, abrogato dal d.lg. 15
novembre 1993 n. 507), ha natura di imposta, dato che prescinde da
servizi resi dal concedente e non mira al recupero, in tutto o in
parte, di costi, nè comunque è ad essi commisurato, e trova la sua
giustificazione nell'espressione di capacità contributiva
rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree
altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica. Detto
godimento esclusivo, per essere soggetto ad imposizione, deve
tuttavia configurare occupazione in senso proprio, cioè apprensione
della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo
reversibile, la quale incida sull'uso del bene, ma non ne modifichi
la natura, non ne comprometta la destinazione, e consenta di
ripristinare la fruizione collettiva con la cessazione dell'uso
individuale e la rimozione delle attrezzature eventualmente
predisposte per il suo esercizio. Da ciò consegue che, quando
porzioni del suolo stradale - ovvero dello spazio soprastante o
sottostante - siano inglobate in opere edili complesse, sì da
perdere definitivamente ed irreversibilmente la qualità di parti del
tessuto viario pubblico, divenendo elementi inscindibili di un
immobile diverso, non si rendano identificabili gli estremi
dell'occupazione sopra delineata, perché si determina non la mera
sottrazione del bene al suo uso normale e naturale, ma la stabile
modificazione ed acquisizione di esso quale componente di un
manufatto, e cioè si sconfina nell'occupazione di tipo appropriativo,
che segna l'applicabilità, all'area od allo spazio - anche sotto
l'aspetto fiscale - del regime proprio del distinto bene in cui
risultino inclusi.
Cassazione civile , sez. I, 08 luglio 1998, n. 6666
Com. Roma c. Soc. Mep
Giust. civ. Mass. 1998, 1494
Foro it. 1998, I,3568
La
soluzione della questione prospettata, invece, richiede la
sdemanializzazione dell'area in argomento e la successiva sua
cessione con contratto misto (vendita permuta) delle due aree
descritte, in virtù dei principi di cui allo articolo 823 del codice
civile. |