63.
Ho emesso un accertamento TOSAP per un ambulante del mercato che non
mi ha pagato il posteggio per l'anno 2006. Il posteggio gli è stato
revocato dai vigili, per esigenze lavorative, in data 30.3.2007 dopo
40 assenze ma, in realtà, il posteggio, per legge, era già
revocabile dopo 17 assenze. Ora, il posteggiatore, vuole pagare solo
fino alla data in cui il posteggio era revocabile e non fino alla
data in cui è stato emesso l'atto ufficiale di revoca(30.3.2007). I
vigili mi dicono che a legge prevede la data in cui il posteggio è
revocabile (dopo 17 assenze), ma non quando deve essere emesso
l'atto di revoca. E' corretto tutto questo? Fino a quando devo far
pagare il posteggiatore? |
Non
bisogna confondere le disposizioni previste per il Commercio
ambulante con quelle della TOSAP. Ora, per la TOSAP il problema è
risolvibile in base a quanto previsto dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93
che prevede la restituzione della tassa pagata in anticipo dal
momento della
revoca. Ne consegue che l'ambulante è tenuto al pagamento della
TOSAP sino al 30 marzo 2007. In sintesi, per la soluzione del caso
posto non si deve far riferimento a quando il posteggio risultava
revocabile in base alle disposizioni sugli ambulanti, ma sino a
quando è stato emesso l'atto di
revoca, condizione questa prevista espressamente dal citato
articolo. |