Nel gergo, anche giuridico, si parla
indifferentemente di concessioni o di autorizzazioni. Le formulo,
invece, la definizione classica che Le permetterà di avere idee
chiare sulla differenza, che invece non è legata al fatto del
carattere permanente o temporaneo della occupazione.
Si definisce concessione quello atto amministrativo che crea un
diritto che prima non c'era in capo al soggetto richiedente. Si
definisce autorizzazione, invece, quello atto amministrativo che
rimuove l'ostacolo allo esercizio di un diritto già presente nella
sfera giuridica
del richiedente.
Ad esempio, per il subentro nei posteggi del mercato si parla di
autorizzazione. Infatti, con l'acquisto della azienda del cedente
l'ambulante cessionario ha diritto al subentro purché presenti al
Comune l'atto di acquisto dell'azienda.
Altro esempio, un circo chiede di occupare suolo pubblico. In tale
ipotesi si ha la concessione.
Differente è poi la posizione giuridica del richiedente. Nelle
concessioni il Comune vanta la più ampia discrezionalità. Nelle
autorizzazioni il Comune non può dire di no, sempre che il
richiedente dimostri di aver rimosso gli ostacoli alla
autorizzazione. |