Per rispondere al quesito posto è necessario far riferimento alla
definizione di passo carraio formulata dal comma 4 dello articolo 44
del D.lgs.n.507/93 che così dispone:
4.
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi
intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprietà privata.
Dalla visione delle fotografie trasmesse sembra emergere una
modestissima modifica del piano stradale, intesa a facilitare
l'accesso dei veicoli, trovandosi accesso e strada su piani di
differente altitudine, a nulla rilevando, magari, che tale modifica
sia stata fatta direttamente dal Comune.
In
conclusione, seppur discutibile nel fatto, specie tenuto conto della
assenza di un cartello segnaletico di passo carraio, una severa sua
interpretazione porta a ritenere che tale accesso debba essere
assoggettato al canone in argomento. |