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VARIO 2007

DOMANDA:

1.  In data 02/03/2004 è stato notificato ad un contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno 1999, per l'importo di Euro 579,49, ridotti ad Euro 407,35 per adesione formale entro 60 giorni.

 

Il 60^ giorno scadeva il giorno sabato 1^ maggio 2004 (festivo) e di conseguenza il contribuente ha provveduto al pagamento di Euro 407,35 il giorno lunedì 03 maggio 2004.

 

In conseguenza di quanto sopra esposto è stato emesso ruolo coattivo per l'importo di Euro 172,14 (differenza tra Euro 579,49 ed Euro 407,35) ed ora il contribuente chiede lo sgravio della cartella, in quanto il 60^ giorno (termine ultimo per il pagamento ridotto per adesione formale) scadeva in un giorno festivo.

 

Ci potrebbe dare un Suo parere? Ritiene sia necessario fare lo sgravio della cartella?

RISPOSTA:

Se il 60° giorno scadeva il sabato vi è proroga al giorno successivo non lavorativo e cià a seguito della modifica apportata ai termini per ricorrere allo articolo 155 cpc, che qui sotto riporto. Infatti, ora tale riduzione ha riguardo non al 60° giorno ma al termine per proporre ricorso. Se le cose stanno così è corretta l'interpretazione del contribuente e la sanzione va sgravata: 

 

[V]. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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