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VARIO 2007

DOMANDA:

5. Questo Comune nelle cause in materia tributaria esercita la propria difesa mediante proprio funzionario, direttore del servizio tributi, titolate di posizione organizzativa, sulla base dello specifico mandato della Giunta comunale conferito con apposita delibera.

Con la stessa delibera è stato stabilito, altresì, che al predetto funzionario spetti la liquidazione dei compensi con le stesse modalità stabilite dallo specifico regolamento comunale previsto all’art. 27 del C.C.N.L. dell’1/9/1999.

Di conseguenza, il dirigente del settore finanziario ha provveduto alla liquidazione di detto compenso spettante  per tutte le sentenze favorevoli - ancorché sia disposta la compensazione delle spese di giudizio - riducendolo della misura del 20%, seguendo, quindi, lo stesso criterio di cui all’art. 15, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, stabilito al fine della quantificazione da parte del giudice delle spese di giudizio a favore dell’Ente, qualora la difesa avvenga attraverso funzionario non avvocato.

Si chiede di sapere se la suddetta procedura seguita da questo Comune (Giunta e dirigente) sia legittima. 

RISPOSTA:

In via preliminare, si fa rilevare che la nomina del difensore del Comune compete al rappresentante del Comune stesso  e quindi, di regola al Sindaco, salvo che il Comune non abbia nello statuto affidato tale funzione di rappresentanza al dirigente o al funzionario dell’area ove è insediato l’ufficio Tributi, così come consentito dallo articolo 3bis decreto legge 44/05 convertito dalla legge 88/05. Anzi, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione la Giunta comunale non ha alcune potere decisionale in materia, ritenendo la Suprema Corte che la competenza di costituzione in giudizio compete in via esclusiva al Sindaco. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “  la rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale al Sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della Giunta (C. S.U. 2005/13710, C. 2005/12868), circostanza da cui automaticamente discende che la rinuncia al giudizio del Sindaco non richiede l'autorizzazione del detto organo.”

 

 

Fatta questa premessa, si evidenzia che le spese di giudizio non possono che competere al Comune e non al difensore, peraltro spettanti al medesimo, nella misura da Lei indicata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

 

Ora, salvo che il contratto di lavoro diversamente ed espressamente disponga, pare illegittima l’attribuzione di tale compenso, specie se si considera che ciò diviene per il Comune un onere non solo aggiuntivo,  quando la Commissione dichiara la compensazione, ma persino erogato  prima che la controversia passi in giudicato, così che se le successive fasi contenziose risultassero negative per il Comune, questi si sarebbe caricato delle spese di giudizio sia della parte ricorrente che di quelle della parte resistente.

 

In conclusione, il procedimento, così come descritto, pare, per le ragioni esposte di dubbia legittimità.

 

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