5. Questo Comune nelle cause in
materia tributaria esercita la propria difesa mediante proprio
funzionario, direttore del servizio tributi, titolate di posizione
organizzativa, sulla base dello specifico mandato della Giunta
comunale conferito con apposita delibera.
Con la stessa delibera è stato stabilito,
altresì, che al predetto funzionario spetti la liquidazione dei
compensi con le stesse modalità stabilite dallo specifico
regolamento comunale previsto all’art. 27 del C.C.N.L.
dell’1/9/1999.
Di conseguenza, il dirigente del settore
finanziario ha provveduto alla liquidazione di detto compenso
spettante per tutte le sentenze favorevoli - ancorché sia disposta
la compensazione delle spese di giudizio - riducendolo della misura
del 20%, seguendo, quindi, lo stesso criterio di cui all’art. 15,
comma 2-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, stabilito al fine della
quantificazione da parte del giudice delle spese di giudizio a
favore dell’Ente, qualora la difesa avvenga attraverso funzionario
non avvocato.
Si chiede di sapere se la suddetta
procedura seguita da questo Comune (Giunta e dirigente) sia
legittima. |
In via
preliminare, si fa rilevare che la nomina del difensore del Comune
compete al rappresentante del Comune stesso e quindi, di regola al
Sindaco, salvo che il Comune non abbia nello statuto affidato tale
funzione di rappresentanza al dirigente o al funzionario dell’area
ove è insediato l’ufficio Tributi, così come consentito dallo
articolo 3bis decreto legge 44/05 convertito dalla legge 88/05.
Anzi, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione la
Giunta comunale non ha alcune potere decisionale in materia,
ritenendo la Suprema Corte che la competenza di costituzione in
giudizio compete in via esclusiva al Sindaco. Infatti, la Suprema
Corte ha affermato che: “
la rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale
al Sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della Giunta
(C. S.U. 2005/13710, C. 2005/12868), circostanza da cui
automaticamente discende che la rinuncia al giudizio del Sindaco non
richiede l'autorizzazione del detto organo.”
Fatta questa
premessa, si evidenzia che le spese di giudizio non possono che
competere al Comune e non al difensore, peraltro spettanti al
medesimo, nella misura da Lei indicata, dopo il passaggio in
giudicato della sentenza.
Ora, salvo che
il contratto di lavoro diversamente ed espressamente disponga, pare
illegittima l’attribuzione di tale compenso, specie se si considera
che ciò diviene per il Comune un onere non solo aggiuntivo, quando
la Commissione dichiara la compensazione, ma persino erogato prima
che la controversia passi in giudicato, così che se le successive
fasi contenziose risultassero negative per il Comune, questi si
sarebbe caricato delle spese di giudizio sia della parte ricorrente
che di quelle della parte resistente.
In conclusione,
il procedimento, così come descritto, pare, per le ragioni esposte
di dubbia legittimità. |