Tale gravame ha
per oggetto il canone acqua e quindi una entrata di carattere
patrimoniale. Ora, ai sensi del comma 2 dello articolo 17 del
decreto legislativo n. 46 del 1999 il Comune ha la facoltà ma non
l'obbligo di procedere alla riscossione coattiva delle proprie
entrate, sia tributarie che patrimoniali, mediante ruolo
esattoriale.
Trattandosi del
canone acqua e non di una entrata tributaria non può trovare
applicazione l'articolo 25 del DPR 602/1973, perchè applicabile solo
ai tributi, peraltro erariali.
Vero invece che
il termine di prescrizione applicabile al caso descritto è quello
stabilito dallo articolo 2948 del codice civile,di durata
quinquennale.
Mancando un
termine di decadenza, trova applicazione solo tale termine, con la
conseguenza che esso può essere interrotto,ai sensi dello articolo
2943 del codice civile. Tale interruzione è stata espletata dal
Comune, come risulta dalla documentazione che si allega.
Si ritiene,
quindi, fondata la pretesa del Comune. |