: L’interpretazione data dalla collega non
convince e ciò per il fatto che gli elementi di interesse dello
Ufficio Tributi non sono quelli definiti dalla norma “sensibili” e
per il fatto che anche nel caso lo fossero il dipendente pubblico è
tenuto alla riservatezza.
Vi
è, altresì, da rilevare che più efficienti comuni italiani mettono
in rete l’Ufficio Tributi proprio con l’Anagrafe, proprio per
gestire al meglio la tassa rifiuti o la tariffa di igiene
ambientale.
Una preclusione in tal senso, peraltro, risulterebbe negativa per lo
stesso contribuente il quale sarebbe costretto a duplicare i suoi
adempimenti verso il medesimo comune, ossia in sede anagrafica ed
anche all’Ufficio Tributi.
Ed
ancora, tale impossibilità risulterebbe contraria allo Statuto del
contribuente che allo articolo 6 vieta di richiedere al contribuente
dati e notizie in possesso del Comune e persino di altre
amministrazioni pubbliche.
In
conclusione, anche qualora ai fini della privacy si ritenessero i
dati richiesti sensibili, l’obbligo di segretezza del pubblico
funzionario e lo Statuto del contribuente inducono a ritenere non
seguibile il divieto posto dal richiamato servizio comunale. |