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VARIO 2007

DOMANDA:

25. Premesso, che questo Comune con il Regolamento Generale delle Entrate ha previsto che la riscossione coattiva sia dei tributi che delle entrate possa essere fatta secondo le procedure di cui al D.P.R. 29.09.1973 N.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con la procedura indicata al R.D. 14.04.1910 n.639 se svolta direttamente  o affidata ad altri soggetti. Che a seguito di regolare procedura concorsuale la riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate, tributarie - patrimoniali e dell'Ici č stata affidata a societā privata iscritta nell'albo di cui all'articolo 53 comma 1° del D.Lgs 446/1997.

Orbene, la suddetta societā ha emesso, a carico di un contribuente, una ingiunzione di pagamento (R.D. 14.04.1910 N.639) a seguito di approvazione delle liste di carico da parte dell'Ente. Tale ingiunzione č stata sottoscritta dal legale rappresentante della stessa socičtā. Il contribuente ha impugnata l'ingiunzione eccependo quanto segue: che la stessa č stata sottoscritta dal rappresentante legale della societā invece che dal funzionario comunale responsabile del servizio competente in quanto trattasi "di atto interno di gestione". Che la stessa ingiunzione non č stata vidimata e resa esecutiva dal tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che l'ha emessa.

Tali eccezioni fanno scaturire dei dubbi interpretativi in ordine alle pregresse eccezioni. In primo luogo, se fosse come detto dal contribuente in ordine alla sottoscrizione dell'ingiunzione si verificherebbe una pletora di adempimenti e duplicazioni degli stessi fra i due funzionari che contrasterebbe con il criterio della semplificazione ed efficacia della burocrazia pubblica. Infatti, Il Funzionario che esperisce l'attivitā di accertamento dei tributi e predispone ed approva le liste di carico espleta la complessiva attivitā istruttoria relativa al procedimento tributario presupposto dell'ingiunzione di pagamento. Nel momento in cui fosse anche chiamato a sottoscrivere l'ingiunzione di pagamento, emessa dal soggetto riscossore sulle risultanze delle liste di carico approvate dal funzionario comunale, sarebbe costretto ad esperire ulteriore istruttoria per verificare la rispondenza della stessa  con le risultanze. Per quanto attiene invece alla vidimazione delle ingiunzioni non risulta che tale adempimento, alla luce della normativa vigente in materia sia ancora previsto. Per quanto detto si chiede vostro parere, possibilmente supportato da eventuali cenni normativi.      

RISPOSTA:

In via prelibare, si fa rilevare che il visto del Pretore č stato abrogato a seguito della abrogazione del medesimo da parte della legge, cosė che sotto tale profilo il contribuente ha torto.

Di contro, le contestazione del medesimo sono legittime quando afferma che tale decreto avrebbe dovuto essere sottoscritto dal funzionario responsabile, come del resto si evince da una attenta lettura della parte finale dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Infatti, le societā private non hanno (o meglio non avevano) titolo alla sottoscrizione di tali provvedimenti, come peraltro deciso al riguardo dal Tribunale di Brescia, che ha annullato il decreto emesso per conto del Comune dalla azienda di capitale dello stesso Comune, proprio in considerazione che tale procedimento č (ora era)consentito solo agli Enti della Pubblica Amministrazione.

Del resto, proprio per ovviare a tale carenza di potere delle societā fiduciarie,  ha posto rimedio la legge finanziaria 2007 con il comma 179,  che acconsente al dirigente di conferire tali poteri anche a dipendenti dei soggetti affidatari, ma a condizione che essi, oltre che diplomati, abbiano frequentato con esito positivo un corso organizzato dal Comune stesso.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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