25.
Premesso, che questo Comune con il Regolamento Generale delle
Entrate ha previsto che la riscossione coattiva sia dei tributi che
delle entrate possa essere fatta secondo le procedure di cui al
D.P.R. 29.09.1973 N.602, se affidata ai concessionari del servizio
di riscossione, ovvero con la procedura indicata al R.D. 14.04.1910
n.639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. Che a
seguito di regolare procedura concorsuale la riscossione volontaria
e coattiva di tutte le entrate, tributarie - patrimoniali e dell'Ici
č stata affidata a societā privata iscritta nell'albo di cui
all'articolo 53 comma 1° del D.Lgs 446/1997.
Orbene,
la suddetta societā ha emesso, a carico di un contribuente, una
ingiunzione di pagamento (R.D. 14.04.1910 N.639) a seguito di
approvazione delle liste di carico da parte dell'Ente. Tale
ingiunzione č stata sottoscritta dal legale rappresentante della
stessa socičtā. Il contribuente ha impugnata l'ingiunzione eccependo
quanto segue: che la stessa č stata sottoscritta dal rappresentante
legale della societā invece che dal funzionario comunale
responsabile del servizio competente in quanto trattasi "di atto
interno di gestione". Che la stessa ingiunzione non č stata vidimata
e resa esecutiva dal tribunale nella cui giurisdizione risiede
l'ufficio che l'ha emessa.
Tali
eccezioni fanno scaturire dei dubbi interpretativi in ordine alle
pregresse eccezioni. In primo luogo, se fosse come detto dal
contribuente in ordine alla sottoscrizione dell'ingiunzione si
verificherebbe una pletora di adempimenti e duplicazioni degli
stessi fra i due funzionari che contrasterebbe con il criterio della
semplificazione ed efficacia della burocrazia pubblica. Infatti, Il
Funzionario che esperisce l'attivitā di accertamento dei tributi e
predispone ed approva le liste di carico espleta la complessiva
attivitā istruttoria relativa al procedimento tributario presupposto
dell'ingiunzione di pagamento. Nel momento in cui fosse anche
chiamato a sottoscrivere l'ingiunzione di pagamento, emessa dal
soggetto riscossore sulle risultanze delle liste di carico approvate
dal funzionario comunale, sarebbe costretto ad esperire ulteriore
istruttoria per verificare la rispondenza della stessa con le
risultanze. Per quanto attiene invece alla vidimazione delle
ingiunzioni non risulta che tale adempimento, alla luce della
normativa vigente in materia sia ancora previsto. Per quanto detto
si chiede vostro parere, possibilmente supportato da eventuali cenni
normativi. |
In via
prelibare, si fa rilevare che il visto del Pretore č stato abrogato
a seguito della abrogazione del medesimo da parte della legge, cosė
che sotto tale profilo il contribuente ha torto.
Di
contro, le contestazione del medesimo sono legittime quando afferma
che tale decreto avrebbe dovuto essere sottoscritto dal funzionario
responsabile, come del resto si evince da una attenta lettura della
parte finale dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Infatti, le
societā private non hanno (o meglio non avevano) titolo alla
sottoscrizione di tali provvedimenti, come peraltro deciso al
riguardo dal Tribunale di Brescia, che ha annullato il decreto
emesso per conto del Comune dalla azienda di capitale dello stesso
Comune, proprio in considerazione che tale procedimento č (ora
era)consentito solo agli Enti della Pubblica Amministrazione.
Del
resto, proprio per ovviare a tale carenza di potere delle societā
fiduciarie, ha posto rimedio la legge finanziaria 2007 con il comma
179, che acconsente al dirigente di conferire tali poteri anche a
dipendenti dei soggetti affidatari, ma a condizione che essi, oltre
che diplomati, abbiano frequentato con esito positivo un corso
organizzato dal Comune stesso. |