Secondo
tesi prevalente il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni
dalla presentazione dell'istanza, sempre che la stessa sia
presentata entro il termine per ricorrere:
CTR Toscana. Sezione XXIX, n. 36 del 2001:
Intitolazione:
Contenzioso Tributario 1992 - Introduzione del
giudizio:
ricorso alla Commissione Provinciale - Istanza di
accertamento per adesione - Sospensione dei termini per il ricorso
- Decorrenza – Spirare del novantesimo giorno dalla
presentazione dell'istanza.
Massima:
Una volta proposta l'istanza di accertamento per adesione, i
termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
rimangono comunque sospesi per novanta giorni e ricominciano
a decorrere, per la parte ancora non maturata, dallo spirare del
detto novantesimo giorno.
CTR
Sicilia, Sezione 16, sentenza n. 59 del 2001:
Massima:
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione,
determina una sospensione di 90 gg. del termine ordinario di 60
gg. per la proposizione del ricorso alla competente Commissione
Tributaria Provinciale. |