Il
comma 5 dello articolo 12 del D.Lgs.n. 546/92 al riguardo così
dispone:
5. Le
controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, anche se
concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali,
nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti
direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti
relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
Ora, trattandosi di controversia inferiore al limite sopra
riportato, non è obbligatoria l’assistenza tecnica da parte del
contribuente, il quale può farsi rappresentare anche da soggetti non
abilitati, purché muniti di procura, da rilasciarsi ai sensi dello
articolo 11 del predetto decreto.
Ciò premesso, si risponde ai quesiti posti specificando che il
ricorrente, tenuto conto come detto in precedenza che per limite di
valore della causa non è necessaria la nomina di difensore
abilitato, può nominare il funzionario (e non l’Associazione tenuto
conto che necessariamente il rappresentante non può che essere che
una persona fisica), come pure qualsiasi altra persona, parente o
meno, purché munito di regolare procura scritta nel senso voluto da
tale articolo ai fini della rappresentanza (e non della difesa
tecnica).
La carenza di tale procura, tuttavia non determina l’inammissibilità
del ricorso, ma solo la non ammissione alla discussione del
funzionario.
Se la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso,
ammettendo alla discussione tale funzionario non munito di regolare
procura ha violato le disposizioni processuali e la sentenza è
illegittima. L’errore in procedendo della Commissione Tributaria
potrà quindi essere eccepito in sede di appello, unitamente alle
eccezioni mosse in primo grado.
In conclusione, se la discussione è avvenuta in pubblica udienza, la
sentenza è illegittima se è stato ammesso alla discussione il
funzionario non munito di formale procura. |