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VARIO 2007

DOMANDA:

27. Un contribuente coltivatore diretto presenta ricorso in Commissione Tributaria Provinciale avverso avvisi di accertamento e liquidazione per un importo complessivo inferiore ad € 5.000,00 nominando quale difensore il Sig. XXXX funzionario della propria Associazione di categoria.

Detto funzionario accetta la procura e dichiara di possedere i requisiti necessari per prestare assistenza nei confronti degli aderenti l’Associazione.

Il Sig. XXXX è in possesso di laurea in Scienze Politiche.

La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso senza verificare o meno il possesso di detti requisiti.

Si chiede:

1)         se è corretto nominare il funzionario dell’Associazione;

2)         se è corretto invece nominate l’Associazione che a sua volta delega un proprio funzionario;

3)         se è corretto da parte dell’Ufficio chiedere di produrre documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti necessari di cui all’art. 12 del D. Lgs 546/92;

4)         se è coretto chiedere l’inammissibilità del ricorso.

RISPOSTA:

Il comma 5 dello articolo 12 del D.Lgs.n. 546/92 al riguardo così dispone:

5. Le controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.

Ora, trattandosi di controversia inferiore al limite sopra riportato, non è obbligatoria l’assistenza tecnica da parte del contribuente, il quale può farsi rappresentare anche da soggetti non abilitati, purché muniti di procura, da rilasciarsi ai sensi dello articolo 11 del predetto decreto.

Ciò premesso, si risponde ai quesiti posti specificando che il ricorrente, tenuto conto come detto in precedenza che per limite di valore della causa non è necessaria la nomina di difensore abilitato, può nominare il funzionario (e non l’Associazione tenuto conto che necessariamente il rappresentante non può che essere che una persona fisica), come pure qualsiasi altra persona, parente o meno, purché munito di regolare  procura scritta nel senso voluto da tale articolo ai fini della rappresentanza (e non della difesa tecnica).

La carenza di tale procura, tuttavia non determina l’inammissibilità del ricorso, ma solo la non ammissione alla discussione del funzionario.

Se la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ammettendo alla discussione tale funzionario non munito di regolare procura ha violato le disposizioni processuali e la sentenza è illegittima. L’errore in procedendo della Commissione Tributaria potrà quindi essere eccepito in sede di appello, unitamente alle eccezioni mosse in primo grado. 

In conclusione, se la discussione è avvenuta in pubblica udienza, la sentenza è illegittima se è stato ammesso alla discussione il funzionario non munito di formale procura.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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