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VARIO 2007

DOMANDA:

28. Questo Ente ha emesso avviso di accertamento ICI per l’anno 2002 nei confronti di una Società s.r.l. e constatando che all’atto della notifica la Società non era più reperibile, in quanto, aveva cessato l’attività fin dal 30.12.2005, cancellata dal Registro delle Imprese in data 06.10.2006 e, visto che da una variazione presentata per l’anno 2003 si è riscontrato che detta richiesta di cancellazione era stata firmata dal Liquidatore, si è provveduto ad inviare l’avviso di accertamento per l’omesso versamento al precitato Liquidatore.

Avverso tale avviso ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, adducendo la nullità dell’avviso perché emesso e notificato a carico di persona non legittimata passivamente, ossia il fu liquidatore “chiedendo l’annullamento dell’avviso con vittoria di spese. Si chiede, pertanto, di sapere se l’operato di questo Ente è stato corretto e quali riferimenti normativi devono essere citati per controbattere all’affermazione del ricorrente.

RISPOSTA:

L’articolo 145 del codice di procedura civile così dispone:

 Art. 145                  

Notificazione alle persone giuridiche.

[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [ 46, 2328 comma 2 n. 2,2463 comma 2 n. 2, 2521 comma 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [ 2295 comma 1 n. 4, 2315,2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).

Ne consegue che correttamente ha operato codesto Ente, essendo i liquidatori, in luogo dei soci e degli amministratori rappresentanti in giudizio delle società poste in liquidazione o persino cessate:

La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore (art. 2449, 2451 e 2452 c.c.), con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante.

Cassazione civile , sez. lav., 01 dicembre 1989, n. 5283

Società Marittime c. Risaliti

Giust. civ. Mass. 1989, fasc.12.

È pienamente valida la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, che sia stata effettuata ad uno solo dei liquidatori, in quanto ciascun liquidatore ha capacità di rappresentanza della società e la nomina plurima e congiuntiva si riferisce soltanto alla relativa attività dispositiva e negoziale.

Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309

Società Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli

Comm. trib. centr. 1987, I,444.

A norma dell'art. 145 c.p.c., è valida la notifica dell'avviso di accertamento intestato a società in liquidazione, che sia stata effettuata nella sede sociale, che era anche domicilio di uno dei liquidatori, mediante consegna a mani della madre convivente con lo stesso, incaricata della ricezione degli atti.

Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309

Società Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli

Comm. trib. centr. 1987, I,444.

 

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