L’articolo 145 del codice di procedura civile così dispone:
Art.
145
Notificazione alle persone giuridiche.
[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro
sede [ 46, 2328 comma 2 n. 2,2463 comma 2
n. 2, 2521 comma 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia
dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La
notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli
138, 139 e
141, alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata
la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica
[ 2295 comma 1 n. 4, 2315,2316 c.c.],
alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli
articoli 36 e seguenti del codice
civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata
nell'articolo 19 secondo comma,
ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto
da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi
precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto,
che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli
articoli 140 o
143 (3).
Ne consegue che correttamente ha operato codesto Ente, essendo i
liquidatori, in luogo dei soci e degli amministratori rappresentanti
in giudizio delle società poste in liquidazione o persino cessate:
La
messa in liquidazione
della società non
comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il
passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore
(art. 2449, 2451 e 2452 c.c.), con la conseguenza che la
notifica degli atti
processuali va effettuata nella sede di tale
società e non nella
residenza o nel domicilio del rappresentante.
Cassazione civile , sez. lav., 01 dicembre 1989, n. 5283
Società
Marittime c. Risaliti
Giust. civ. Mass. 1989, fasc.12.
È
pienamente valida la notifica
dell'avviso di accertamento nei confronti di una
società in
liquidazione, che sia
stata effettuata ad uno solo dei liquidatori, in quanto ciascun
liquidatore ha capacità di rappresentanza della
società e la nomina
plurima e congiuntiva si riferisce soltanto alla relativa attività
dispositiva e negoziale.
Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309
Società
Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli
Comm. trib. centr. 1987, I,444.
A
norma dell'art. 145 c.p.c., è valida la
notifica dell'avviso
di accertamento intestato a
società in
liquidazione, che sia stata effettuata nella sede
sociale, che era anche domicilio di uno dei liquidatori, mediante
consegna a mani della madre convivente con lo stesso, incaricata
della ricezione degli atti.
Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309
Società
Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli
Comm. trib. centr. 1987, I,444. |