Essendo l’atto ormai definitivo il rimborso non gli compete, come
confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Cassazione e
ciò per il fatto che di contro sarebbe indebitamente riconosciuto il
diritto di ricorrere ben oltre il termine di legge:
In tema di contenzioso tributario, l'omessa
impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende
l'atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è
idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine
scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai
esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull'istanza di
rimborso della somma pagata in adempimento dell'avviso di
liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale
comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente
confermativo del precedente provvedimento costituito dall'avviso di
liquidazione e, come tale, in ragione di tale rapporto di
consequenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione.
Cassazione civile , sez. trib., 14 febbraio 2003, n. 2249
Min. fin. c. Soc. Lasa comp. immob.
Giust. civ. Mass. 2003, 332
Riv. dir. trib. 2003, II, 561 nota LA ROSA |