30. Per quanto riguarda la responsabilità
di salvaguardia degli interessi patrimoniali dell’ente, è stata
ribadita la necessità di controllare che non esistano debiti
tributari e/o di altra natura , nei confronti dell’ente stesso, a
nome dei creditori che, per fornitura di beni e servizi, saranno
beneficiari di mandati di pagamento . Esistono dei riferimenti
normativi specifici che consentano l’eventuale compensazione,
oltre il principio della responsabilità di cui sopra ? Quali sono ?
ed , eventualmente, i crediti tributari possono essere recuperati a
prescindere da eventuali prescrizioni o decadenze di termini ? come
ci si comporta con i contribuenti che , avendo debiti tributari con
l’ente, sono destinatari di assistenza economica ? |
Risposta 1: L’istituto della compensazione
risulta nel nostro ordinamento realizzabile in base a tre canali
applicativi:
a)
compensazione legale;
b)
compensazione volontaria;
c)
compensazione giudiziale.
Ora, mentre la compensazione legale può essere realizzata dal Comune
solo nell’ambito di debiti e tremiti tributari, purché liquidi ed
esigibili, in virtù di una specifica previsione contenuta nello
articolo 23 del D.Lgs.n.472/97, che sotto si riporta, per la
compensazione con crediti del contribuente di diversa natura di
quella tributaria, salvo che il contribuente in via volontaria non
accetti spontaneamente tale compensazione, il Comune potrà si
sospendere in via di autotutela il pagamento, ma per procedere alla
compensazione agire in via giudiziale.
Non credo che il giudice competente potrà autorizzare tale
compensazione quando il credito vantato dal contribuente moroso è
destinato a soddisfare bisogni primari.
Articolo 23
Sospensione dei rimborsi e compensazione.
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati
in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione
finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato
atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non
definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante
dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero
dalla decisione di altro organo (1).
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per
il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3.1 provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere
notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in
solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può
disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è
ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di
sospensione.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203. |