La soluzione descritta pare del tutto legittima, a condizione che le
somme iscritte a ruolo siano di carattere tributario, così che ad
esempio che il condono non potrebbe riguardare somme iscritte a
ruolo ad altro titolo, quali le contravvenzioni per violazioni del
codice della Strada.
Per evitare la eventuale responsabilità di danno erariale, poi, il
provvedimento dovrà evidenziare che la perdita conseguita con il
condono è solo teorica risultando presumibilmente minore di quella
che deriverebbe in caso di non applicazione, tenuto conto che le
agevolazioni stabilite da tale regolamento determineranno un
incentivo alla definizione da parte dei contribuenti morosi.
In conclusione, non sussistono preclusioni per applicare il condono
anche sulle somme iscritte a ruolo, ma nel merito dovrà essere il
più possibile documentato, anche con riferimento al passato, che
tale scelta amministrativa si presenta non solo legittima ma persino
opportuna . |