40.
Questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2007 e
tutte le aliquote e tributi nel mese di febbraio 2007.
Il
termine di legge per l’approvazione del bilancio 2007 è stato
fissato al 30 aprile 2007.
Non si
è ancora provveduto alla modifica dei regolamenti riguardanti le
entrate tributarie, per adeguarli alle norme dettate dalla legge
finanziaria
2007
(in particolare saggio di interessi, limiti minimi e compensazioni).
E’
intenzione di questo comune portarli entro il 30 aprile 2007.
Secondo
il parere espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con
deliberazione 14/pareri/2006 del 12/07/2006, “2.4) le considerazioni
svolte sopra inducono a ritenere che la deliberazione di
determinazione delle aliquote o delle tariffe, così come i
regolamenti relativi alle entrate non possa mai seguire, ma debba
precedere sempre quella di approvazione del Bilancio di previsione
anche se sia approvato prima della scadenza del termine per
l’approvazione stabilito dalla normativa statale”.
Alla
luce del parere sopra indicato, si chiede:
1) è possibile approvare i regolamenti delle entrate
tributarie entro
il
termine di legge di approvazione del bilancio, anche se lo stesso è
stato approvato precedentemente, e fare decorrere gli stessi dal 01
gennaio 2007 ?
2) considerato che le modifiche da apportare (importi
minimi, saggio di
interessi e compensazioni) non hanno incidenza negativa sul bilancio
può essere sufficiente l’attestazione del responsabile del servizio
ragioneria e quindi far decorrere gli stessi dal 01 gennaio 2007.
3) In caso di decorrenza dall’anno successivo (01 gennaio
2008) e quindi di mancata determinazione del saggio interessi per
l’anno 2007, per gli avvisi di accertamento si applica il tasso
legale ? |
L’interpretazione descritta non è conforme ai principi normativi
vigenti.
Infatti, l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha così disposto:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
La
Corte dei Conti, si limita a dire, che deve esservi compatibilità
fra previsioni regolamentari e tariffarie e che quindi nel caso di
divergenza rispetto a quelle formulate nel bilancio già approvato è
necessario procedere ad una variazione di bilancio, al fine di
evitare responsabilità di danno erariale.
Le
variazioni proposte, peraltro, non sembrano incidere sulle
previsioni del bilancio già approvato, per cui si potrà evitare
qualsiasi sua variazione dando atto nella parte finale del
dispositivo che: “Il presente provvedimento è compatibile con le
previsioni di bilancio 07 già approvato”, mentre nel caso di
divergenze sarebbe necessario indicare: “Con successivo
provvedimento si provvederà a corrispondenti variazioni di
bilancio”.
In
conclusione, le modifiche regolamentari descritte hanno efficacia
sin dal primo gennaio 2007, sempre che tali provvedimenti siano
assunti entro il termine legale di approvazione del bilancio
preventivo, attualmente stabilito al 30 aprile. |