In via preliminare, si fa rilevare che, nonostante marchingegni
utilizzati da moltissimi suoi colleghi, non è possibile individuare
contestualmente un funzionario responsabile e nel contempo un
responsabile del procedimento, in considerazione della unicità del
procedimento tributario.
Tuttavia, la questione può ora essere legittimamente risolta con
applicazione delle disposizioni dettate dai commi 179 e seguenti
dello articolo unico della legge 296/06 (LF 07).
Infatti, ai sensi del comma 179 con provvedimento adottato dal
dirigente dello Ufficio Tributi è possibile conferire tali poteri a
un dipendente del Comune che abbia il titolo di scuola media
superiore di secondo grado (maturità), previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura
del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità (comma 181).
La dizione dirigente dell’Ufficio competente è da
identificarsi, a mio avviso, proprio con la figura di funzionario
responsabile, avendo le disposizioni in esame unicamente la finalità
di ammettere l’ampliamento dei soggetti abilitati allo svolgimento
di tali funzioni attraverso la delega del funzionario responsabile
ad altro soggetto, dipendente del Comune o di Ditte affidatarie.
Tale provvedimento assume il carattere di delega da Lei rilasciata a
tale dipendente nelle premesse della quale Lei dovrà attestare:
a)
il
possesso del titolo di studio del dipendente delegato;
b)
la
frequenza ed il superamento dell’esame;
c)
l’assenza di precedenti penali in corso né la sottoposizione a
misure indicate nel comma 182. |