Sulla base di giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Cassazione (che io non condivido totalmente), si ritiene che per il
Comune valga la data di consegna dell'atto all'ufficio postale,
mentre per il ricorrente vale la data di spedizione. Ora, avendo voi
spedito in tempo utile il provvedimento il termine di decadenza è
rispettato. Consiglio comunque di non rispondere, tenuto conto della
scaltrezza del contribuente, e di difendervi nel modo descritto solo
se il contribuente nel termine legale propone ricorso, avvertendo
che le istanze di autotutela non sospendono tale termine. Unisco qui
sotto alcune sentenze e cordialmente saluto
Corte
cost. n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n.
890 del 1982 nella parte in cui prevedono che la notificazione si
perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da
parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi tempestiva la
notificazione del ricorso per cassazione che (mancando la prova
della precedente consegna all'ufficiale giudiziario) sia stato
spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine
annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo in proposito
irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta
successivamente.
In tema di notificazioni a mezzo del servizio
postale, poiché, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477
del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di
contestazioni che investano specificamente la tempestività della
notifica del ricorso per cassazione, non integra la necessaria prova
certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento,
sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e
ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della
consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta
attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c.,
trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso) della
ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.
109 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, dell'incarico affidatogli e del
documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico
ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. (Nella
specie la S.C., che ha assunto quale data di consegna all'ufficiale
giudiziario quella della relazione di notifica, ha ritenuto
irrilevanti alcune indicazioni quali la data, coincidente con la
scadenza del termine utile per l'impugnazione, apposta a margine
della prima pagina del ricorso, insieme ad un numero, ad
un'ulteriore data di pochi giorni successiva e alla stampigliatura
"l'ufficiale giudiziario" con segno illeggibile e graficamente
diverso da quello apposto sulla data precedente).
Cassazione civile , sez. II, 17 novembre 2005, n. 23294
Pref. Prov. Brescia c. Calzavacca
Giust. civ. Mass. 2005, 7/8 |