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VARIO 2007

DOMANDA:

45. La società X, già vincitrice di gara ed in regime di proroga sin nell’anno 2005,  ha provveduto ad emettere, per conto del Comune, gli avvisi di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2001.

Nell’agosto 2006, l’Ufficio ha provveduto a bandire la gara per l’individuazione del nuovo appaltatore al fine di procedere all’emissione degli avvisi di accertamento 2002.

Nelle more dell’espletamento della suddetta gara, la Giunta Comunale, con propria delibera, ha fornito indirizzo all’Ufficio di procedere alla revoca della procedura di gara (con conseguente proroga  del contratto in corso con la società X), al fine di procedere all’esternalizzazione in concessione della gestione (liquidazione, accertamento e riscossione) di tutti i tributi comunali (unificando il soggetto gestore) ivi inclusa l’ICI oggetto della procedura di gara già avviata.

A distanza di otto mesi circa, non risulta ancora approvata la Delibera di Consiglio Comunale afferente l’autorizzazione alla concessione del pubblico servizio ex art. 42, comma 2, lett. e) Legge 267/2000, necessaria a che l’Ufficio possa procedere in merito con indizione della relativa procedura di gara.

Tanto detto,  si chiede di conoscere il Vostro autorevole parere con riguardo alle seguenti  problematiche:

1) approssimandosi le scadenze per l’emissione degli avvisi di accertamento 2002, l’Ufficio può procedere al rinnovo/proroga del contratto posto in essere con la società X, attesa la perdurante inerzia del Consiglio Comunale, oppure, così operando, creerebbe i presupposti per una responsabilità in capo agli organi comunali preposti (Dirigente e Responsabile del Servizio)?

2) l’Ufficio è tenuto per Legge ad indire la gara almeno per quanto concerne la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (solo accertamento e liquidazione mediante appalto di servizi), in difformità dall'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, attesa l’impossibilità a garantire la gestione diretta?

RISPOSTA:

Come si evince dalla lettura della lettera e) del comma 2 dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/2000 la competenza allo affidamento in concessione dei servizi comunali è del Consiglio Comunale. Infatti, tale lettera così dispone in ordine alle competenze del predetto Organo:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Tale competenza è, altresì,  rafforzata dalla previsione contenuta nella lettera f) del presente articolo che affida al Consiglio comunale istituzione e ordinamento dei tributi:

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ora, in assenza di un provvedimento del Consiglio Comunale la gestione della attività in materia tributaria non che può essere effettuata che in economia del Comune, tenuto conto che, come si evince dalla lettura dello articolo 52 del D.lgs.n.446/97, l’affidamento esterno  è solo eventuale.

Ora, pur  non essendo in grado l’Ufficio di espletare le funzioni descritte direttamente, il medesimo non è abilitato ad indire tale gara, poiché tale determina risulterebbe non solo illegittima, ma persino giuridicamente inesistente.

L’Ufficio dovrà, quindi, segnalare la impossibilità materiale di assolvere tali compiti, motivandone il perché, al Consiglio Comunale, invitandolo tempestivamente a disporre l’affidamento in concessione di tali funzioni. Con tale segnalazione si ritiene che l’Ufficio abbia assolto allo obbligo di segnalazione imposto dallo ordinamento, così che l’eventuale danno erariale derivante da tali disfunzioni dovrà essere posto non a carico degli Organi burocratici del Comune, ma a quelli istituzionali.

In conclusione, all’Ufficio compete unicamente l’obbligo di segnalazione di tali difficoltà, ma mai la sua sostituzione agli Organi Istituzionali competenti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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