Come si evince dalla lettura della lettera e) del comma 2 dello
articolo 42 del D.Lgs.n.267/2000 la competenza allo affidamento in
concessione dei servizi comunali è del Consiglio Comunale. Infatti,
tale lettera così dispone in ordine alle competenze del predetto
Organo:
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
Tale competenza è, altresì, rafforzata dalla previsione contenuta
nella lettera f) del presente articolo che affida al Consiglio
comunale istituzione e ordinamento dei tributi:
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Ora, in assenza di un provvedimento del Consiglio Comunale la
gestione della attività in materia tributaria non che può essere
effettuata che in economia del Comune, tenuto conto che, come si
evince dalla lettura dello articolo 52 del D.lgs.n.446/97,
l’affidamento esterno è solo eventuale.
Ora, pur non essendo in grado l’Ufficio di espletare le funzioni
descritte direttamente, il medesimo non è abilitato ad indire tale
gara, poiché tale determina risulterebbe non solo illegittima, ma
persino giuridicamente inesistente.
L’Ufficio dovrà, quindi, segnalare la impossibilità materiale di
assolvere tali compiti, motivandone il perché, al Consiglio
Comunale, invitandolo tempestivamente a disporre l’affidamento in
concessione di tali funzioni. Con tale segnalazione si ritiene che
l’Ufficio abbia assolto allo obbligo di segnalazione imposto dallo
ordinamento, così che l’eventuale danno erariale derivante da tali
disfunzioni dovrà essere posto non a carico degli Organi burocratici
del Comune, ma a quelli istituzionali.
In conclusione, all’Ufficio compete unicamente l’obbligo di
segnalazione di tali difficoltà, ma mai la sua sostituzione agli
Organi Istituzionali competenti. |