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VARIO 2007

DOMANDA:

47. In relazione ai co. 158/159/160 art. 1 L. 296/2006 si vorrebbe capire se in presenza di una dipendente, istruttore (cat. C2) nominato con provvedimento del Sindaco messo notificatore (art. 274 D. Lgs 267/2000) per la notifica degli atti pertinenti l’attivita’ dell’ufficio tributi,  si possa continuare l’attivita’ di notifica tramite la medesima dipendente senza dover necessariamente passare dalla procedura prevista dalla L.F. 2007 (precisiamo che la dipendente in questione ha partecipato negli anni passati a corsi specifici per messo notificatore, con rilascio di apposita certificazione).

L’articolo apparso su Italia Oggi in data 18.5.2007 “Tributi notifiche sotto controllo” e l’indicazione fornita da Anutel in data 18.5.2007, sembra infatti precisare che la nomina di messo notificatore per gli atti afferenti i tributi e le entrate locali di comuni e province, prevista appunto dai co. 158/159/160 art. 1 L.F. 2006, sia da intendersi in aggiunta alle nomine a messo notificatore gia’ in essere.

RISPOSTA:

La norma in esame tende ad ampliare l'espletamento delle funzioni di notifica, così che non debbono sottostare a tale procedimento coloro che alla data di entrata in vigore della norma erano già in possesso o della qualifica di messo a seguito di nomina ed anche i vigili urbani, in quanto tale funzione è già inclusa in quelle assegnate agli agenti di polizia giudiziaria.

A mio avviso, poi, tale procedimento del corso-esame, non riguarda i dipendenti appartenenti alle categorie di concetto ai quali tale funzione compete di diritto, previa delega del dirigente o del responsabile dello ufficio tributi. Aiutano tale interpretazione i commi sotto riportati dello articolo 4 del DL 209 del 2002 convertito dalla legge 265 del 2002. In sintesi, come il concessionario può nominare per la notifica delle cartelle anche persone asunto a tempo determinato non vedo perché non lo possa fare anche il Comune:

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. (2)
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (2)
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (2)

 

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