47.
In
relazione ai co. 158/159/160 art. 1 L. 296/2006 si vorrebbe capire
se in presenza di una dipendente, istruttore (cat. C2) nominato con
provvedimento del Sindaco messo notificatore (art. 274 D. Lgs
267/2000) per la notifica degli atti pertinenti l’attivita’
dell’ufficio tributi, si possa continuare l’attivita’ di notifica
tramite la medesima dipendente senza dover necessariamente passare
dalla procedura prevista dalla L.F. 2007 (precisiamo che la
dipendente in questione ha partecipato negli anni passati a corsi
specifici per messo notificatore, con rilascio di apposita
certificazione).
L’articolo apparso su Italia Oggi in data 18.5.2007 “Tributi
notifiche sotto controllo” e l’indicazione fornita da Anutel in data
18.5.2007, sembra infatti precisare che la nomina di messo
notificatore per gli atti afferenti i tributi e le entrate locali di
comuni e province, prevista appunto dai co. 158/159/160 art. 1 L.F.
2006, sia da intendersi in aggiunta alle nomine a messo notificatore
gia’ in essere. |
La
norma in esame tende ad ampliare l'espletamento delle funzioni di
notifica, così che non debbono sottostare a tale procedimento coloro
che alla data di entrata in vigore della norma erano già in possesso
o della qualifica di messo a seguito di nomina ed anche i vigili
urbani, in quanto tale funzione è già inclusa in quelle assegnate
agli agenti di polizia giudiziaria.
A
mio avviso, poi, tale procedimento del corso-esame, non riguarda i
dipendenti appartenenti alle categorie di concetto ai quali tale
funzione compete di diritto, previa delega del dirigente o del
responsabile dello ufficio tributi. Aiutano tale interpretazione i
commi sotto riportati dello articolo 4 del DL 209 del 2002
convertito dalla legge 265 del 2002. In sintesi, come il
concessionario può nominare per la notifica delle cartelle anche
persone asunto a tempo determinato non vedo perché non lo possa fare
anche il Comune:
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione
coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
(2)
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il
concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari
responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì
demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale
dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al
regio decreto n. 639 del 1910. I
funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità
allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità
previste dall'articolo 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (2)
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i
concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo
18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti
e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. (2) |